Il coniuge come erede legittimo e legittimario
Il coniuge, se presente, è erede legittimo e legittimario, cioè da un lato riceve una quota di eredità ex lege, qualora la successione si apra in tutto o in parte senza testamento, e dall’altro lato gli è riservata, in forza dell’art. 540 c.c., una quota di eredità che il testatore non può ledere per effetto di disposizioni testamentarie o atti dispositivi inter vivos (potendo diversamente il coniuge agire in riduzione avverso i predetti atti lesivi). Anche il coniuge separato e divorziato gode, in una certa misura, di diritti successori.
Diritti successori del coniuge separato
Quanto al coniuge separato, occorre distinguere.
Se la separazione è avvenuta senza che la stessa sia stata addebitata al coniuge superstite, dispone l’art. 548, comma 1, c.c. che “il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato”.
Ciò significa che il coniuge separato senza addebito è, a tutti gli effetti, non solo erede legittimo ma anche legittimario: avrà pertanto diritto a ricevere una quota di eredità come stabilito dall’art. 540 c.c., oltre che il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Se la separazione, invece, è stata addebitata al coniuge superstite con sentenza passata in giudicato, dispone l’art. 548, comma 2 c.c. che “il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L‘assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi”.
Si tratta di un legato obbligatorio ex lege, che sorge solo se il coniuge superstite godeva, all’apertura della successione, degli alimenti – a prescindere dal fatto che, con la morte del coniuge defunto, i presupposti per l’assegno alimentare fossero ancora attuali. Si ritiene (ma è discusso in dottrina) che tale assegno abbia natura alimentare, onde dovrebbe applicarsi la disciplina di cui agli artt. 443 e ss. c.c., tra i quali l’impignorabilità dell’assegno alimentare. Si ritiene inoltre che tale diritto abbia natura di riserva, e che pertanto il coniuge defunto non possa, con disposizione testamentaria contraria, impedirne il sorgere.
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Diritti successori dell’ex coniuge divorziato
Qualora sia intervenuto, invece, il divorzio (al quale va naturalmente equiparato lo scioglimento di unione civile, ai sensi della L. 76/2016), l’unico diritto riconosciuto all’ex coniuge superstite è quello previsto dall’art. 9 bis della L. 898/1970: “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito”.
Natura successoria dell’assegno all’ex coniuge
Tale diritto, anzitutto, sorge solo nella misura in cui l’ex coniuge, con l’apertura della successione, fosse titolare dell’assegno di mantenimento (ricordandosi che il versamento in unica soluzione estingue tale diritto); è poi richiesto che l’ex coniuge versi in stato di bisogno all’apertura della successione.
La dottrina maggioritaria attribuisce natura successoria all’assegno in esame (e in particolare di legato obbligatorio ex lege), che non viene intaccata dalla necessità – per l’ex coniuge – di dove adire il giudice e chiederne la percezione: il giudice, infatti, si limiterà a constatare la presenza dei presupposti per la concessione dell’assegno. Anche in questo caso, l’assegno ha natura alimentare, che può essere corrisposto periodicamente oppure – con l’accordo di tutte le parti – anche in un’unica soluzione. In quest’ultimo caso, il diritto a percepire l’assegno si considera soddisfatto e, pertanto, estinto.