A tale riguardo, sebbene il diritto all’abitazione sia considerato un diritto inviolabile, l’acquisto di beni immobili in Italia da parte di uno straniero non può tuttavia prescindere dalla verifica della condizione di reciprocità, poiché l’acquirente potrebbe certamente destinare l’immobile a propria abitazione ma potrebbe anche decidere di non abitarvi o di trarne una rendita una volta rogato l’atto.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, pertanto, non soggiacciono alla verifica del rispetto della condizione di reciprocità:
(i) i cittadini degli Stati membri della Ue,
(ii) i cittadini dei Paesi See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),
(iii) i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio,
(iv) gli apolidi e i rifugiati residenti in Italia da almeno 3 anni,
(v) i soggetti con molteplici cittadinanze tra cui quella italiana,
(vi) i cittadini degli Stati con cui l’Italia abbia stipulato specifici accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti, in quanto aventi natura di lex specialis rispetto alla norma generale dell’art. 16 delle preleggi e purché vigenti,
(vii) i cittadini della Repubblica di San Marino, che godono del medesimo trattamento di quelli comunitari ai sensi della Convenzione di amicizia e buon vicinato.
Fuori dai casi sopra citati, dunque, si deve verificare la sussistenza della condizione di reciprocità per l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero in Italia attraverso la verifica della corrispondente esistenza nello Stato di provenienza dello straniero di un diritto analogo a quello che quest’ultimo intende esercitare nel nostro ordinamento e che sia riconosciuto lì fruibile da un cittadino italiano. Tale accertamento va compiuto mediante l’analisi non soltanto della legislazione estera di cui trattasi, ma anche della giurisprudenza, della prassi e di ogni altro elemento rilevante in concreto (cosiddetta reciprocità di fatto o sostanziale).
Quanto alla sorte del negozio stipulato dallo straniero in assenza della condizione di reciprocità, esso si ritiene viziato da nullità assoluta – eccepibile da chiunque e in ogni tempo – per incapacità giuridica di quest’ultimo.