Le star company che gestiscono i diritti di immagine delle celebrities continuano a collocarsi in una zona di confine tra la lecita pianificazione e l’utilizzo improprio delle strutture societarie, nonostante alcune aperture della recente giurisprudenza. Risulta dunque fondamentale interrogarsi sulle funzioni reali e sulle modalità di gestione di tali soggetti al fine di giustificarne l’esistenza dal punto di vista fiscale.
Cos’è una star company?
Per star company si intende una società (di capitali) alla quale la celebrity attribuisce lo sfruttamento dell’immagine che, in quanto diritto della personalità, può essere “scorporato” dall’individuo esclusivamente nella sua dimensione economica, tramite conferimento (ovvero cessione onerosa) di tale diritto in cambio di quote del soggetto societario che ne curerà la gestione con la propria organizzazione.
Questa struttura nasce principalmente per concentrare in un soggetto imprenditoriale la negoziazione con sponsor, brand, agenzie, case di produzione o club sportivi, separando i flussi dell’attività principale (i.e, artistica o sportiva resa individualmente) dai proventi che derivano dalla gestione organizzata del nome, della notorietà, della reputazione e del valore promozionale del personaggio.
L’aspetto che qualifica la genuinità di una star company è la reale funzione economica: occorre infatti verificare se la società ha una sua autonomia gestionale, se negozia i contratti, se governa l’immagine e se, dunque, la sua esistenza è supportata da valide ragioni economiche extrafiscali e non dal mero sviamento di parte dei compensi per le prestazioni artistiche o sportive (spesso verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata).
Come è tassata una star company italiana?
Una star company residente in Italia – generalmente utilizzata da celebrity residenti – è soggetta a tassazione ordinaria Ires (24%) e Irap (3.9%) sui ricavi generati dalla promozione dei diritti di immagine di cui è titolare, al netto dei costi di gestione dei medesimi. L’eventuale distribuzione del dividendo al socio persona fisica italiana subisce una ritenuta del 26% a titolo definitivo.
Quanto alle modalità di tassazione dei compensi percepiti all’estero dalla star company italiana deve essere effettuata un’attenta valutazione caso per caso, tenendo presente le regole interne di ciascun Paese estero e le regole convenzionali applicabili, specularmente a quanto descritto di seguito per le star company estere. La star company potrebbe infatti essere tassata sui compensi esteri esclusivamente in Italia, ovvero anche all’estero con riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero.
Star company estere: quando i compensi sono tassati in Italia
Come è tassata una star company estera?
Se la star company è localizzata all’estero, ipotesi non infrequente soprattutto nel caso di artisti e sportivi non residenti, è necessario individuare il collegamento con lo Stato italiano in cui viene sfruttata l’immagine (ed eventualmente vengono anche rese le prestazioni lavorative).
In assenza di una categoria reddituale specifica, occorre tenere presente che nel quadro normativo domestico sono imponibili in Italia i compensi percepiti da società non residenti per prestazioni artistiche o professionali prestate per loro conto nel territorio italiano ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. d), Tuir, da coordinare con l’applicazione della ritenuta al 30% per i compensi percepiti per prestazioni di lavoro autonomo e assimilati nell’esercizio di impresa, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dpr n. 600/1973.
Convenzioni contro le doppie imposizioni e Modello Ocse
Qualora tra l’Italia e lo Stato estero di residenza della star company sia in vigore un trattato contro le doppie imposizioni, occorre altresì tenere conto dell’applicazione delle seguenti regole di fonte pattizia, come interpretate dall’Ocse:
- se il compenso è strettamente collegato – c.d. “close connection” – con la prestazione professionale tale per cui il reddito non sarebbe ragionevolmente sorto in assenza di quella performance (es ad es. in caso di riprese cinematografiche, concerti ovvero eventi sportivi), esso è imponibile anche in Italia (oltreché nello Stato di residenza della Star Company), sulla base dell’Art. 17 Modello Ocse;
- in rari casi (es. Stati Uniti), se il compenso è qualificabile come royalty, il compenso è imponibile anche in Italia ma la ritenuta è spesso ridotta (al 10%), in applicazione dell’art. 12 Modello Ocse;
- se il reddito non rientra né tra redditi strettamente collegati a quelli sportivi né tra le royalty, di regola sarà imponibile solo nello Stato di residenza della società estera, assumendo che non vi sia una stabile organizzazione italiana, ai sensi degli artt. 7 e 21 Modello Ocse.
La corretta qualificazione dei compensi
In ogni caso, la corretta qualificazione dei proventi e l’individuazione del relativo regime impositivo non possono che essere effettuate alla luce delle concrete modalità di sfruttamento dell’immagine, del contenuto degli accordi contrattuali, e della Convenzione applicabile, imponendosi quindi una valutazione caso per caso.
Quando una star company rischia contestazioni fiscali
Quando una star company non è genuina?
La funzione economica della star company non è, dunque, di per sé patologica, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. CGT II grado del Piemonte sent n. 219/2/23 del 15.5.2023 e le ordinanze “gemelle” della Cassazione, nn. 28779, 28780, 28782, 28783 e 28784 tutte del 31.10.2025 che hanno trattato casi relativi a noti calciatori di serie A).
Tuttavia, è opportuno sintetizzare quali sono i principali indici di rischio che possono condurre a contestare l’utilizzo improprio delle star company. Il rischio maggiore potrebbe riguardare la contestazione di interposizione (anche reale) ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973, che potrebbe emergere quando il soggetto formalmente titolare del reddito non coincide con l’effettivo percettore che comporta l’attrazione alla sfera reddituale personale (con Irpef progressiva in capo all’interponente residente) dei compensi per i diritti d’immagine oltre alle relative conseguenze in termini sanzionatori.
Gli indici di rischio secondo Agenzia delle Entrate e Cassazione
Tra gli indici sintomatici di interposizione, l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 282/2022) ha ritenuto decisiva l’assenza di una reale organizzazione e di autonomia negoziale, in presenza della gestione sostanziale in capo alla celebrity (socio interponente che prende effettivamente le decisioni).
Analogamente, la giurisprudenza ha disconosciuto strutture societarie utilizzate per occultare parte del compenso (Cass. n. 4737/2010) o in cui la società svolge un ruolo meramente formale di registrazione dei compensi (Cass. n. 960/2015). Un ulteriore indice è la stretta correlazione temporale e la sovrapposizione (in termini di durata, oggetto e medesima controparte) tra compensi per diritti d’immagine e prestazioni professionali – anche tenuto conto dell’assenza di un mercato della sola immagine della celebrity – nonché lo squilibrio economico tra le due componenti reddituali e la parametrazione dei compensi per diritti d’immagine ai risultati delle performance (a base del noto caso “Maradona”, cfr. Commissione tributaria di II grado Campania, n. 126/1994).
Le aperture della Cassazione sulle star company
In un caso molto recente relativo a un noto calciatore di serie A – nell’ambito della contestazione di abuso del diritto (art. 10-bis L. n. 212/2000) – la Cassazione (Cass. 28779/2025), ha ribadito che se la star company ha una funzione reale (gestione professionale dell’immagine, contrattualistica, organizzazione commerciale, separazione dei rischi, ecc.), ancorché vi sia un vantaggio fiscale – che nel caso specifico era stato quantificato in misura non significativa – la società non può ritenersi un mero schermo per trasformare il reddito di lavoro in reddito d’impresa.
In definitiva, la star company resta uno strumento giuridicamente praticabile e di per sé fiscalmente lecito se utilizzato in modo appropriato. In estrema sintesi, deve dunque operare in autonomia dalla celebrity (ancorché nel suo interesse) e deve svolgere in concreto attività che non presentino profili di stretto collegamento con la prestazione professionale, tali da far risultare la star company un mero schermo dei compensi percepiti dalle celebrity.
(Articolo scritto in collaborazione con Michela Filippini – Di Tanno Associati)
