L’Agenzia delle Entrate nella risposta 223 dello scorso 18 novembre analizza la tassazione applicabile ai fini delle imposte indirette alla corresponsione di somme dovute a titolo risarcitorio.
Somme risarcitorie e Iva nei contratti di appalto: introduzione
La fattispecie descritta nell’interpello riguarda una società che concede in appalto i lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma di alcuni immobili. Nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito di circostanze impreviste, le attività vengono sospese. L’appaltatrice contesta tale sospensione e nasce una controversia. Nel corso del giudizio le parti redigono una scrittura privata che prevede che l’istante attribuisca all’appaltatrice una somma a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti. Al riguardo l’istante chiede se la corresponsione di tale somma debba essere considerata rilevante ai fini Iva.
Risarcimento e Iva: natura giuridica delle somme corrisposte
In proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa come il trattamento fiscale dipenda dall’individuazione della natura giuridica delle somme corrisposte. In particolare, deve essere verificato se le somme in questione rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.
Somme risarcitorie escluse dall’Iva: il presupposto oggettivo
Questo poiché, ai sensi della disciplina Iva, il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’Iva stabilisce che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”, mentre sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva le somme dovute a titolo risarcitorio.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate: risarcimenti e funzione punitiva
L’Agenzia ricorda come già in una precedente posizione (cfr. Risoluzione 64/2004) avesse affermato che “le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo¬-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo”.
Imposta di registro sulle somme risarcitorie nei contratti di appalto
Alla luce di queste considerazioni, a parere dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, sulla base di quanto rappresentato, la somma che dovrà essere corrisposta dall’istante all’appaltatrice non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione risarcitoria ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
L’Agenzia precisa, inoltre, che l’atto sconterà l’imposta di registro proporzionale del 3% prevista per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, in quanto l’atto ha natura patrimoniale senza trasferimento di diritti reali.