Scissione con scorporo e conferimento: cosa hanno in comune
La scissione con scorporo porta a risultati assimilabili a quelli di un conferimento. In entrambi i casi, infatti, la scissa (conferente) riceve una partecipazione nella beneficiaria (conferitaria).
Quali sono allora gli elementi che portano a scegliere una o l’altra operazione? In questa prospettiva, si devono tenere in debito conto aspetti di natura fiscale e civilistica.
Differenze fiscali tra scissione con scorporo e conferimento
Per quanto riguarda il primo profilo, occorre sottolineare che, mentre il conferimento è un’operazione realizzativa e, come regola generale, comporta la tassazione ai fini delle imposte dirette con riferimento al valore normale del bene conferito (art. 9, comma 5, Tuir), la scissione con scorporo (come tutte le operazioni di scissione) è caratterizzata da un regime di neutralità fiscale, anche se ha ad oggetto singoli beni che non costituiscono un’azienda.
La scissione con scorporo come strumento di riorganizzazione efficiente
Può risultare quindi un’operazione efficiente per effettuare operazioni di riorganizzazione societaria all’interno dei gruppi: si pensi, ad esempio, alla scissione con scorporo di immobili che non costituiscono un ramo di azienda per creare una società immobiliare per una gestione degli immobili con un veicolo societario ad hoc.
Regime Iva e imposte indirette
Se, come è da ritenere, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, la scissione con scorporo (come le altre operazioni di scissione) sarà considerata operazione fuori dal campo di applicazione ai fini Iva e soggetta ad imposta di registro e ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, la stessa potrà diventare operazione efficiente di riorganizzazione a tutto tondo (si pensi, ancora una volta, alla scissione con scorporo di immobili che non costituiscono un ramo di azienda).
Regime Pex e neutralità fiscale: cosa succede con la cessione
Così come avviene per i conferimenti di azienda (art. 176, comma 3, Tuir), anche la scissione con scorporo di azienda e successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria in regime Pex (tassazione della plusvalenza solo per il 5% del suo ammontare) non rappresenta uno schema abusivo ex art. 10-bis della legge 212/2000 (art. 173, comma 15-quater, Tuir).
Scissione con scorporo e società estere: il nodo delle stabili organizzazioni
Una differenza rilevante si verifica invece nel caso di scissione con scorporo a favore di una società residente di una stabile organizzazione in Italia di una società non residente (173, comma 15-ter, lettera g)). In tale fattispecie, infatti, a differenza del caso di conferimento di una stabile in una società residente (Risoluzione 63/E/2018), l’operazione è fiscalmente neutrale anche se la partecipazione nella società beneficiaria residente non confluisce in una stabile organizzazione della società scissa non residente.
Aspetti civilistici: obblighi e cautele
Sotto un profilo civilistico, occorre considerare, tra gli altri, i seguenti aspetti.
In primo luogo, a differenza del conferimento, la scissione con scorporo – salvo in alcuni casi, tra cui quello in cui il netto scorporato ha un valore contabile negativo – non richiede la redazione di una perizia di stima per attestare il valore del netto scorporato.
D’altra parte, occorre considerare che la società beneficiaria è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio ad essa assegnato, dei debiti della società scissa non soddisfatti da quest’ultima (art. 2506-quater, comma 3, c.c.).
Inoltre, anche nella scissione mediante scorporo occorre osservare, prima dell’attuazione della scissione, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 2503 c.c. per l’opposizione dei creditori, come richiamato dall’art. 2506-ter, comma 5 c.c. per le scissioni.

