A partire dalle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, sarà possibile rivalutare il valore di carico pagando l’imposta entro il 30 novembre 2026. La novità riguarda le partecipazioni detenute da persone fisiche fuori dall’attività d’impresa, mentre resta ferma al 18% l’aliquota per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, disciplinata da una norma separata.
Il cambio è formale ma sostanziale: chi affranca oggi, lo fa a un prezzo più caro. Vale ancora la pena?
Dipende dal delta tra costo storico e valore di mercato. E dalla finestra temporale in cui si prevede di uscire. Secondo la relazione tecnica, l’aumento dell’aliquota porterà nelle casse dello Stato quasi 240 milioni di euro annui a partire dal 2026. Un risultato certo per l’Erario, meno scontato per il contribuente.
Rivalutare le partecipazioni: operazione strategica o anticipo fiscale?
Dal 2025 la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni è diventata un’opzione permanente, grazie alla Legge di Bilancio 207/2024. Una volta riservata a finestre “straordinarie” con proroghe annuali, oggi è a regime: ogni anno, chi possiede partecipazioni non in ambito d’impresa può “ripulire” il proprio carico fiscale pagando un’imposta sostitutiva sul valore corrente.
In pratica? Per le partecipazioni non quotate, si fa redigere una perizia giurata sul valore al 1° gennaio, e si versa entro il 30 novembre un’imposta sostitutiva sul valore periziato: fino al 2025 era il 18%, dal 2026 sarà il 21%. Se e quando la partecipazione verrà ceduta, il capital gain imponibile sarà calcolato sul valore rivalutato, riducendo o azzerando la futura tassazione ordinaria (oggi al 26%).
Attenzione però: l’opportunità vale solo per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali e solo per partecipazioni fuori dall’impresa. Niente rivalutazione per le società operative o per chi detiene le quote nel patrimonio aziendale.
Dal 2% al 21%: come è cambiata l’aliquota sulla rivalutazione delle partecipazioni
La misura della rivalutazione delle partecipazioni è stata introdotta originariamente dalla legge finanziaria 2002 (L. 448/2001, art. 5) con aliquote molto basse, differenziate in base alla quota di partecipazione: 4% per le partecipazioni qualificate e 2% per le non qualificate.
Nel corso degli anni, il legislatore ha riaperto più volte i termini per affrancare partecipazioni (e terreni) aumentando gradualmente il costo dell’operazione.
Ecco come si è evoluto il costo dell’affrancamento:
• 2016-2017-2018: Aliquota unificata 8% per tutte le partecipazioni (qualificate e non).
• 2019: Aliquote differenziate e aumentate all’11% per le partecipazioni qualificate e 10% per le non qualificate (nonché per i terreni).
• 2020-2021: Aliquota di nuovo unificata all’11% per ogni tipo di partecipazione.
• 2022: Aliquota portata al 14%.
• 2023-2024: Aliquota ulteriormente salita al 16%.
• 2025: Aliquota 18%, introdotta dalla L. 207/2024 che – come detto – ha reso strutturale la disciplina.
• 2026: Aliquota 21%, in vigore da questa manovra (L. 199/2025, art. 1 comma 144).
Come si nota, in meno di un decennio il costo fiscale per affrancare le plusvalenze latenti sulle partecipazioni è cresciuto sensibilmente, passando da aliquote a una cifra (8% fino al 2018) a oltre il 20% previsto per il 2026.
Parallelamente, dal 2019 è stata eliminata anche la differenziazione tra partecipazioni qualificate e non ai fini di questa imposta (ora omogeneamente soggette allo stesso prelievo).
Rivalutazione partecipazioni al 21%: calcolo di convenienza e impatto fiscale
L’innalzamento dell’aliquota sostitutiva al 21% rende la valutazione di convenienza della rivalutazione molto più stringente per i contribuenti.
Da un lato, per lo Stato l’operazione è vantaggiosa perché incassa subito un’imposta (appunto il 21%) su plusvalenze anche solo “potenziali” – garantendosi un gettito immediato (stimato in circa 240 milioni annui).
Dall’altro lato, però, per il proprietario della partecipazione il beneficio fiscale si assottiglia: la nuova aliquota si avvicina alla normale tassazione del 26% prevista sulle plusvalenze finanziarie, con la differenza che l’imposta sostitutiva va pagata sull’intero valore rivalutato e indipendentemente dall’effettiva vendita, mentre la tassazione ordinaria colpisce solo l’eventuale plusvalenza realizzata al momento della cessione.
In termini pratici, l’opzione dell’affrancamento al 21% risulta conveniente soltanto in presenza di plusvalori molto elevati (cioè, partecipazioni il cui valore attuale supera di molte volte il costo originario).
Esempio pratico: confronto tra imposta sostitutiva al 21% e tassazione ordinaria al 26%
Immaginiamo una partecipazione acquistata anni fa a 20.000 euro, oggi periziata a 80.000 euro. La plusvalenza latente sarebbe quindi di 60.000 euro.
• Se si rivaluta, si paga il 21% su 80.000 euro = 16.800 euro di imposta sostitutiva.
• Se si vende senza rivalutazione, il 26% su 60.000 euro comporta un’imposta di 15.600 euro.
In questo caso, l’affrancamento costa 1.200 euro in più, pur promettendo un risparmio fiscale.
In tale scenario l’affrancamento risulterebbe addirittura antieconomico, anziché generare un risparmio.
Di fatto, con aliquota al 21% l’operazione diventa vantaggiosa solo per partecipazioni cresciute di oltre quattro volte il loro costo storico, mentre al di sotto di tale soglia il pagamento immediato del 21% può superare l’imposta dovuta sulla plusvalenza effettiva.
Rivalutazione partecipazioni 2026: quando conviene davvero (e quando no)
In conclusione, la modifica introdotta dal comma 144 accentua il carattere oneroso della rivalutazione delle partecipazioni.
Chi possiede stock azionari o quote societarie con plusvalenze latenti relativamente modeste potrebbe decidere di non avvalersi più di questa facoltà, evitando di pagare un’imposta sostitutiva ormai prossima all’ordinaria e attendendo piuttosto il momento della cessione (pagando il 26% solo sul guadagno realizzato).
Al contrario, per chi detiene partecipazioni dal valore cresciuto in maniera molto significativa rispetto al prezzo d’acquisto, la rivalutazione rimane uno strumento utile per cristallizzare un risparmio fiscale, nonostante l’aliquota aumentata. In ogni caso, la platea di coloro che sceglieranno di affrancare i valori potrà ridursi rispetto al passato, e il gettito effettivo andrà verificato alla luce delle scelte dei contribuenti.

