La legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha introdotto a regime la facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili) a partire dai beni posseduti al 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la norma per la rivalutazione del terreni e delle partecipazioni diventa stabilmente efficace e sarà dunque possibile, al ricorrere delle condizioni, optare per la rivalutazione senza la necessità di attendere l’introduzione di una norma ad hoc.
Soggetti che possono usufruire della rivalutazione
In linea con le precedenti rivalutazioni, la nuova norma ha previsto diversi aspetti, che verranno analizzati singolarmente.
Il primo, riguarda i soggetti che possono usufruire della rivalutazione. La rivalutazione può essere esercitata, infatti, da persone fisiche (non imprenditrici), società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia per i quali i beni rivalutati risultano suscettibili di produrre redditi diversi (ex art. 67 del Tuir)
Quali partecipazioni possono essere rivalutate?
Oggetto della rivalutazione sono le partecipazioni, quotate e non quotate, e i terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al primo gennaio di ciascun anno.
Procedura e imposta sostitutiva
Per avvalersi della rivalutazione è richiesto, entro il 30 novembre dell’anno in cui si intende effettuare la rivalutazione, la redazione e il giuramento di una perizia di stima attestante il valore della partecipazione/terreno e il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% che si applica sul valore di perizia (o sul valore normale in caso di partecipazioni quotate).
È prevista, inoltre, la possibilità di optare per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo dovute rispettivamente entro il 30 novembre dell’anno di perfezionamento dell’opzione e il 30 novembre del primo e del secondo anno successivo. Tali rate saranno maggiorate di interessi.
Rivalutazione di beni già rivalutati
In caso di partecipazioni / terreni già rivalutati è possibile rideterminare nuovamente il costo fiscale degli stessi a condizione che siano ancora posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si intende optare nuovamente per la rivalutazione. In tal caso, sarà necessario redigere una nuova perizia e versare la relativa imposta sostitutiva.
Effetti della rivalutazione sulle plusvalenze
Per effetto della rivalutazione, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni o di terreni rivalutati sono determinate assumendo, in luogo del costo di acquisto, il valore risultante dalla perizia di stima.
Rivalutazione e soggetti non residenti
Si segnala che per quanto riguarda i soggetti non residenti, la rivalutazione non si applica alle partecipazioni la cui cessione beneficia del regime di participation exemption (Pex, che determina la tassazione del 5% della plusvalenza, con il restante 95% che beneficia dell‘esenzione).

