La previsione di aliquote ridotte rappresenta comunque un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria
L’obiettivo della riforma è (anche) quello di rafforzare i sistemi sanitari nazionali e favorire la transizione verso un’economia verde
In questi termini si pone la Direttiva 2022/542/Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Detta Direttiva prevede significative modifiche alla disciplina unionale delle aliquote Iva, applicabili a partire dal 1° gennaio 2025. Le disposizioni dovranno essere recepite da tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2024.
Agli Stati membri viene riconosciuta una più ampia flessibilità nella fissazione delle aliquote ridotte in quanto – come emerge dalla lettura del secondo considerando alla direttiva 2022/542/Ue – “nell’ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote Iva non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza”. Beninteso che la previsione di aliquote ridotte rappresenta comunque un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Nel rispetto della parità di trattamento, ad ogni Stato membro sarà riconosciuta la facoltà di applicare un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%; una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%; una sola esenzione – cd. aliquota zero – con diritto a detrazione dell’imposta a monte.
In questi ultimi due casi, inoltre, è necessario che l’applicazione dell’aliquota inferiore al 5% o pari a zero, riferisca a operazioni di cessioni o di prestazioni di servizi scelte dagli Stati membri tra quelle idonee a coprire esigenze di base.
Come si apprende, saranno considerati, tra gli altri, prodotti agevolabili, in quanto assoggettabili alle aliquote ridotte, le biciclette, i pannelli solari, la fornitura di energia elettrica, i servizi di accesso ad internet forniti nell’ambito della politica di digitalizzazione, i servizi culturali e sportivi.