Utili distribuiti agli eredi del de cuis usufruttuario
Con la risposta a interpello n. 30 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di distribuzione di utili da parte di una società agli eredi del de cuis, titolare del diritto di usufrutto su quote della società stessa, in forza di una delibera assembleare non ancora eseguita alla data del decesso, tali utili devono essere interamente indicati nella dichiarazione di successione al netto dell’imposta sostitutiva applicata.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, i figli avevano ricevuto in donazione dal padre (Delta), che aveva mantenuto l’usufrutto vitalizio, la nuda proprietà del 17,5% delle quote della Alfa Spa.
L’Assemblea di Alfa Spa aveva deliberato la distribuzione di utili e al momento del decesso del sig. Delta tali somme non erano ancora state versate. Gli utili, quindi, venivano versati direttamente agli eredi al netto dell’imposta sostitutiva.
Obblighi fiscali degli eredi sugli utili societari
Nello specifico i figli interrogavano l’Agenzia delle Entrate in merito:
- all’obbligo di inserire integralmente tali somme nella dichiarazione di successione anche se già nudi proprietari delle quote;
- alla necessità di indicare tali importi nella dichiarazione di successione al lordo o al netto della ritenuta.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate sul diritto agli utili dell’usufruttuario
L’Agenzia delle Entrate dopo aver ricordato che “l’usufrutto è un diritto reale regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, che consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica”, ha chiarito che “nell’ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale, si attribuisce al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall’altrui partecipazione societaria.”
Utili da liquidazione e successione: il parere della Cassazione
A tal proposito, l’Agenzia ricorda che di recente la Corte di Cassazione si è espressa con riguardo alle somme ricavate da una procedura di liquidazione volontaria di una società e ha affermato che nell’ipotesi in cui le partecipazioni siano gravate dal diritto di usufrutto, gli utili da liquidazione spettano all’usufruttuario così come la distribuzione di riserve create con utili accantonati.
Con la delibera di distribuzione vengono stabiliti gli importi che verranno attribuiti, con riferimento alle quote di partecipazione gravate di usufrutto, all’usufruttuario. Tali importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all’usufruttuario al momento della delibera, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari in qualità di eredi.
Dichiarazione di successione e obblighi fiscali: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Pertanto, conclude l’Agenzia, il diritto alla percezione degli utili distribuiti spetta unicamente all’usufruttuario, ovvero al de cuius. A seguito del decesso dell’usufruttuario i figli, in qualità di eredi diventano titolari del diritto di credito nei confronti della società.
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che il predetto credito rientra tra i beni che compongono l’attivo ereditario del de cuius e, pertanto, deve essere inserito nella dichiarazione di successione dello stesso per l’importo effettivamente percepito dai figli.