Polizze aziendali: cosa sono le polizze assicurative di tipo “key man”
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024, ha affrontato ancora una volta un argomento piuttosto dibattuto riguardante il reddito d’impresa.
In particolare, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla questione della deducibilità delle polizze assicurative di tipo “key man”, ovvero su quel tipo di polizze che proteggono la società circa la premorienza di un soggetto di spicco nell’economia dell’impresa. Generalmente questo soggetto coincide, ad esempio, con l’imprenditore, il fondatore, il promotore o un top manager della società.
La questione riguarda la possibilità, per l’impresa, di dedurre il premio dal proprio reddito. Su questo argomento, le posizioni appaiono controverse: la dottrina è favorevole alla deducibilità del costo, mentre la giurisprudenza ha fornito diverse interpretazioni a riguardo.
Di seguito si procederà, quindi, a effettuare una breve sintesi delle diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali susseguitesi negli anni, fino ad arrivare alla sentenza n. 24022.
La deducibilità delle polizze key man: chi ne beneficia?
Innanzitutto, è fondamentale chiarire chi può essere il potenziale beneficiario della polizza di tipo key man: se il beneficiario della polizza è la società, l’inerenza del costo parrebbe essere assicurata (eccetto le pronunce di cui si dirà); viceversa se il beneficiario è l’assicurato stesso o i suoi eredi, parrebbe che la deducibilità dei premi della polizza per l’impresa non sia certa a fronte di diverse pronunce a riguardo.
Ciò premesso, la dottrina si è diffusamente espressa a favore di una generale deducibilità di tale costo. Ad esempio, si fa riferimento alla norma di comportamento n. 154 dell’Associazione Dottori Commercialisti del 14 gennaio 2004 e al parere n. 7 del 4 marzo 2010 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.
Le posizioni contrastanti della giurisprudenza
Al contrario, in merito alla deducibilità di tale tipo di costo, la giurisprudenza ha espresso posizioni non allineate e discordanti. A favore della deducibilità del costo della polizza si è espressa la Ctr di Venezia con sentenza del 9 novembre 2016 n. 1183/2/16; viceversa, la sentenza della Ctp di Agrigento del 27 aprile 2015 n. 1840/7/15 ha stabilito che l’analisi della deducibilità dev’essere condotta caso per caso, essendo necessario verificare che l’individuo sia effettivamente un key man.
La figura del key man: imprenditore vs top manager
In linea di massima, quindi, è stato finanche sostenuto come un imprenditore di un’azienda a conduzione familiare potrebbe essere considerato più key man rispetto a un top manager di una multinazionale, poiché queste ultime spesso dispongono di percorsi di carriera ben strutturati e piani di sostituzione.
Inoltre, è fondamentale che la polizza trasferisca il rischio di morte alla compagnia assicurativa e non sia legata al rendimento di una gestione separata, ma preveda una prestazione a fronte dell’alea sul momento della morte dell’assicurato.
In ultimo, la sentenza della Cassazione n. 28004 del 30 dicembre 2009 – fortemente criticata dalla dottrina per mancanza di chiarezza – sembrava aver confermato l’indeducibilità del costo a carico dell’impresa.
La sentenza della Cassazione n. 24022 del 2024: cosa cambia per le polizze?
Ora la sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024 è ritornata sulla tematica, dando nuove indicazioni in merito alla deducibilità del costo del premio della polizza dal proprio reddito.
Nel caso specifico, una società per azioni aveva stipulato due polizze assicurative per il presidente del consiglio di amministrazione, con beneficiari i familiari o gli eredi di quest’ultimo. In base a quanto sopra appena esposto, la deducibilità non dovrebbe essere ammessa poiché il beneficiario non è la società. Infatti, la Cassazione ha rilevato la mancanza di inerenza del costo.
Tuttavia, ciò che è particolarmente interessante sono le motivazioni della Cassazione, che indicano che «non sono deducibili, ai sensi dell’articolo 75 del Tuir (ndr, oggi articolo 109), i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l’assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all’eventuale verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società».
Conclusioni: serve una maggiore chiarezza normativa
In conclusione, se si analizzano le motivazioni espresse dalla Cassazione in questa sentenza, si può concludere che, a detta della Suprema Corte, qualora il beneficiario della polizza fosse stata la società stessa, l’inerenza del costo sarebbe stata assicurata e, pertanto, il costo sarebbe stato deducibile, come sostenuto da tempo dalla dottrina. Questa sentenza sembra delineare una “strada più o meno battuta” che può essere seguita, tuttavia, ulteriori sentenze potrebbero chiarire meglio la situazione, soprattutto considerando che ci possono essere casi che richiedono un’analisi approfondita.
(Articolo scritto in collaborazione con Amedeo Cesaro, Studio Righini)