Le polizze vita aventi come beneficiari gli “eredi legittimi” genericamente intesi possono generare incertezze con la compagnia assicuratrice al momento del pagamento del premio. Le sezioni unite della Cassazione sciolgono tutti i dubbi con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021
La designazione come beneficiari degli “eredi legittimi” nelle polizze vita può generare incertezze in capo alla compagnia assicuratrice e agli stessi eredi al momento del pagamento del premio. Tali incertezze sugli effettivi beneficiari e sulle modalità di divisione del premio loro spettante possono portare a lunghe vicende giudiziarie come nel caso esaminato e risolto di recente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021.
La pronuncia dei giudici ha fornito tre importanti chiarimenti che da ora in avanti renderanno più agevole il pagamento dei premi delle polizze vita in cui ricorra la clausola “beneficiari in caso di morte dell’assicurato: eredi legittimi”.
Ecco i tre chiarimenti:
- i giudici hanno stabilito che la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita fatta nel contratto di assicurazione, o con dichiarazione scritta comunicata successivamente all’assicuratore o ancora nel testamento, comporta l’acquisto di un diritto al premio della polizza derivante dal contratto (in base all’art. 1920 c.c.) da parte di chi, al momento della morte del contraente che ha sottoscritto la polizza, rivesta tale qualità di erede legittimo in base alla legge successoria;
- la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta la divisione del premio tra gli eredi in parti uguali e non in base alle quote previste dalla legge sulle successioni ereditarie, in assenza di indicazioni contrarie da parte del contraente che ha sottoscritto la polizza. Si è in presenza di una obbligazione contrattuale a favore di terzi e non di una comunione ereditaria per cui le quote si presumono uguali;
- quando uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione vita premuore al contraente che ha sottoscritto la polizza, il premio deve essere pagato a favore degli eredi del premorto in proporzione alla quota che sarebbe spettata a quest’ultimo in base alla polizza, salvo che il beneficio non sia stato revocato dal contraente o questi non abbia espressamente disposto diversamente (articolo 1412 c.c.).
Per comprendere al meglio la portata di questi tre principi è utile esaminare il caso concreto che ha interessato la vicenda processuale. Nel caso oggetto della pronuncia il contraente ha sottoscritto quattro polizze vita designando come beneficiari in caso di sua morte gli “eredi legittimi”. Al verificarsi dell’evento morte, e cioè il 23 settembre 2011, la compagnia assicuratrice ha liquidato i premi delle polizze in parti uguali al fratello del contraente deceduto e ai quattro nipoti, figli della sorella premorta del contraente (la sorella era infatti morta il 23 novembre 2003).
Il fratello del contraente ha poi fatto causa alla compagnia assicuratrice chiedendo la liquidazione dei premi, non in parti uguali, ma in base alle quote della successione ereditaria e quindi per la metà dei premi a suo favore e per l’altra metà divisa in parti uguali tra i quattro nipoti. I diversi criteri di ripartizione delle somme generavano una differenza di 254.283 euro, oltre interessi, a favore del fratello del de cuius qualora fosse stata accolta la suddivisione in base ai criteri successori.
Il procedimento giudiziario nel
primo grado ha visto l’accoglimento delle difese della compagnia assicuratrice sulla suddivisione in parti uguali dei premi. In
secondo grado la sentenza è stata ribaltata anche in virtù di un orientamento giurisprudenziale non univoco sulla materia. Il fratello del de cuius ha visto così l’accoglimento delle sue richieste con il riconoscimento del diritto a percepire la differenza risultante dall’applicazione del criterio successorio. Nel
giudizio di cassazione, infine, la pronuncia della corte a sezioni unite è stata quella di convalidare la divisione dei premi in parti uguali tra tutti gli eredi. Nel caso di premorienza la prestazione deve essere eseguita, secondo i giudici, a favore degli eredi del terzo purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente. Escludendo quindi che in tal caso possa essere accresciuta la quota degli altri eredi viventi (e quindi del fratello nel caso di specie). Nello stesso senso si è registrata anche la recente sentenza 15 aprile 2021, n. 9948 sempre della Cassazione.
La richiesta del fratello del contraente di ripartire i premi in base alle quote delle norme successorie è stata quindi definitivamente respinta e tutti gli eredi hanno ricevuto la medesima quota dei premi.
La designazione come beneficiari degli “eredi legittimi” nelle polizze vita può generare incertezze in capo alla compagnia assicuratrice e agli stessi eredi al momento del pagamento del premio. Tali incertezze sugli effettivi beneficiari e sulle modalità di divisione del premio loro spettante posson…
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