Polizza vita: aggredibile da creditori ed eredi?

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Analizziamo se – e in quale misura – i creditori e gli eredi del contraente possano aggredire la polizza vita

L’art. 1882 del codice civile definisce la polizza vita come il contratto attraverso cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio da parte del contraente, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita del soggetto assicurato, potendosi sostanziare   tale evento – nella sopravvivenza del soggetto assicurato (caso vita), nel suo decesso (caso morte) o in entrambi (assicurazione mista).

Risulta evidente, pertanto, la funzione previdenziale di tale contratto: con esso, il contraente/assicurato vuole garantire un sostegno economico a sé stesso quando abbia raggiunto un’età avanzata, ovvero a terzi beneficiari qualora deceda. 

Dal ruolo sociale riconosciuto alla polizza vita scaturisce una disciplina di favore che, in prospettiva civilistica, si sostanzia essenzialmente nel principio secondo cui non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario (art. 1923, primo comma, del codice civile). In pratica, l’ammontare che la compagnia di assicurazione, al verificarsi dell’evento, ha l’obbligo di corrispondere al contraente o al beneficiario (da taluni limitato alle somme non ancora erogate che si trovino quindi presso l’assicuratore, da altri esteso anche alle somme già liquidate e conseguentemente confuse con il patrimonio del ricevente) non può essere aggredito dai rispettivi creditori. 

L’unico rimedio che possono esperire i creditori del contraente è l’azione revocatoria rispetto ai premi pagati da quest’ultimo alla compagnia di assicurazione, ove tali esborsi di denaro siano qualificabili come atti compiuti in pregiudizio dei creditori e sussistano gli ulteriori presupposti sanciti dalla legge. 

Ovviamente, il beneficio dell’impignorabilità e insequestrabilità della polizza vita è operante nella misura in cui essa mantenga la propria naturale funzione previdenziale. Infatti, laddove perda questa caratteristica, diventando uno strumento finanziario, non potrà più godere del privilegio sopra descritto. È il caso delle polizze linked, il cui rendimento è collegato al valore di fondi comuni di investimento (unit-linked) o di indici azionari (index-linked) ove siano caratterizzate da una componente fortemente finanziaria: con la stipula di esse, il contraente non ambisce a risparmiare del denaro a scopo previdenziale, quanto piuttosto a ottenere potenziali margini di guadagno.

Quanto invece all’aggredibilità della polizza vita da parte degli eredi del contraente, occorre partire dall’analisi dell’art. 1920, terzo comma, del codice civile, ai sensi del quale il beneficiario ha un diritto proprio e autonomo verso l’assicuratore. In pratica, la somma che la compagnia di assicurazione è obbligata a corrispondere al beneficiario a seguito dell’evento morte del contraente/assicurato non rientra nell’asse ereditario di quest’ultimo, ma trova invece la sua fonte nel contratto di assicurazione stesso, con la conseguenza che non può essere computata per formare la quota di riserva dei legittimari. Questi ultimi, ai sensi dell’art. 1923, secondo comma, del codice civile potranno soltanto agire nei confronti del beneficiario per la restituzione dei premi che il contraente/de cuius ha pagato in vita alla compagnia di assicurazione, dal momento che tali versamenti sono qualificabili come donazioni indirette suscettibili di riduzione a vantaggio dei legittimari in presenza di lesione di quote di riserva.  

di Maria Paola Serra

Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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