Arriva la proroga differenziata della scadenza per la stipula delle polizze catastrofali per le piccole e medie imprese (pmi), che dovranno stipulare contratti assicurativi per proteggere i propri beni aziendali da calamità naturali ed eventi catastrofali. Lo ha ufficializzato il governo con un decreto ad hoc approvato nel CdM del 28 marzo.
La nuova scadenza delle polizze catastrofali: dipende dalla dimensione delle imprese
Il termine previsto per il 31 marzo è stato cosi prorogato:
- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.
Rimane invece sempre fermo il termine del 1° aprile (scadenza 31 marzo) per le grandi imprese, anche se non saranno previste sanzioni per 90 giorni.
L’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111). Inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2025 dal Dl. 202/2024 (cosiddetto “Milleproroghe 2025”), con un’ulteriore estensione al 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Chi è obbligato a stipulare la polizza catastrofale?
La norma prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle imprese, debbano dotarsi di coperture assicurative per proteggere determinate categorie di beni aziendali da eventi come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Il legislatore ha individuato i beni oggetto di questa copertura obbligatoria tramite un rinvio all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, che comprende:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali.
A completare il quadro normativo è intervenuto il Dm Mef n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 14 marzo 2025, che ha dettagliato le modalità operative degli schemi assicurativi.
La richiesta di proroga della scadenza
Nei giorni scorsi si parlava di un rinvio di sette mesi della scadenza, con la richiesta posticiparla al 31 ottobre. Tale differimento era stato chiesto in diverse occasioni al Governo da Confindustria, Confartigianato e Confesercenti, stante l’incertezza di poter essere effettivamente pronti ed evitare la “corsa contro il tempo, soprattutto per le circa 1,5 milioni di attività del commercio, del turismo e dei servizi che esercitano in un locale in affitto”.
Quali eventi copre la polizza catastrofale?
Quali sono gli eventi climatici catastrofali coperti dalla polizza?
Rientrano in tale definizione i casi di:
- alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
- Vi rientrano poi i casi di sisma purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
- Rientrano poi le frane considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Quali danni non sono coperti dalla polizza?
Le polizze non coprono danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio, contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche e immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.
Massimali e limiti di indennizzo: quanto copre l’assicurazione?
Le polizze possono prevedere limiti variabili sulla base del valore assicurato (per chi volesse capire quanto può costare per un’impresa una polizza catastrofale a un’imprese, leggere qui):
- fino 1 milione di euro la copertura arriva fino all’intero importo;
- da 1 milione a 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- oltre i 30 milioni di euro o per le grandi imprese il valore dei massimali o il limite di indennizzo è lasciato alla negoziazione delle parti.
Adeguamento delle polizze: cosa cambia per le imprese?
In base alle previsioni del decreto l’adeguamento alle nuove norme degli attuali testi delle polizze assicurative deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 27 febbraio 2025) per le nuove stipule.
Per le polizze già in essere l’adeguamento alle previsioni di legge decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile.
Chi è esentato dall’obbligo assicurativo?
Fanno eccezione all’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 c.c.) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Come si calcola il premio assicurativo?
Il premio assicurativo verrà calcolato in misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:
- localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- misure preventive adottate dall’impresa.
Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.
Cosa rischiano le imprese senza polizza?
La mancata copertura assicurativa non comporta secondo la norma (per ora) sanzioni, ma le imprese che non ottempereranno all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere a incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle Pmi che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.
Chi deve assicurare un immobile in affitto?
Tra i numerosi dubbi interpretativi emersi in queste settimane, uno in particolare sta generando incertezza tra le imprese: chi deve assicurare un immobile condotto in locazione? La risposta non è immediata, ma le recenti precisazioni normative sembrano orientare verso una soluzione che attribuisce tale responsabilità al conduttore.
Di certo si tratta di una normativa importante e l’applicazione dovrà essere rigorosa al fine di aumentare la resilienza delle imprese italiane contro le calamità naturali.
(Articolo aggiornato il 29 marzo 2025, dopo la decisione del CdM del 28 marzo 2025)