Analizziamo quindi l’ipotesi in cui la designazione del beneficiario della polizza assicurativa sia effettuata nel testamento e quella in cui la designazione avvenga nel contratto di assicurazione con l’apposizione della clausola “in favore dei miei eredi”.
Polizza assicurativa e designazione testamentaria del beneficiario
La designazione del terzo beneficiario effettuata nella scheda testamentaria è oggetto di una accesa disputa relativamente alla qualificazione dell’atto de quo, fronteggiandosi essenzialmente due diversi filoni di pensiero.
Secondo una prima (maggioritaria) tesi, la designazione testamentaria del beneficiario della polizza integrerebbe un’attribuzione indiretta mortis causa – ravvisandosi pertanto una deroga al divieto dei patti successori – in quanto farebbe sorgere in capo al beneficiario un diritto di credito nei confronti (non dell’eredità, bensì) dell’assicuratore e, tale diritto, avrebbe la sua fonte (non nel contratto di assicurazione, ma) nel testamento.
In base a una seconda opinione, invece, la designazione testamentaria del beneficiario della polizza, quand’anche effettuata nel testamento, non altererebbe la natura inter vivos del negozio. Il diritto di credito del beneficiario, dunque, manterrebbe il proprio titolo nel contratto di assicurazione e la morte dell’assicurato costituirebbe (non il momento in cui il diritto alla prestazione sorgerebbe, bensì) il momento in cui il diritto alla prestazione diventerebbe esigibile.
L’opzione a favore dell’una o dell’altra posizione, peraltro, lungi dall’essere un mero esercizio teorico, ha evidenti effetti pratici, poiché significa consentire o meno all’eventuale invalidità del testamento di travolgere anche le sorti della designazione del beneficiario della polizza assicurativa.
Polizza assicurativa e clausola in favore degli eredi
Si tratta dell’ipotesi in cui il contraente designa il terzo beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita, stipulata per il caso di morte dell’assicurato (non attraverso l’indicazione nominativa dello stesso, bensì) attraverso l’impiego di una clausola generica che lo individui per relationem, con la locuzione “a favore dei miei eredi”.
Tale fattispecie – legittimata dall’art. 1920, 2° comma, del codice civile, che ammette la designazione del beneficiario effettuata anche genericamente – è stata oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021) che ha sciolto i dubbi in merito a tre profili.
Quanto al primo, relativo all’attribuzione di un significato tecnico “successorio” al termine “erede” indicato nella clausola, è stato chiarito che la locuzione di “erede” debba intendersi come mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che gli stessi si possano identificare con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, ricadano nella categoria degli “eredi” o degli “eredi legittimi” o degli “eredi testamentari”.
In merito al secondo profilo, riguardante i criteri di ripartizione dell’indennizzo tra i beneficiari-eredi, la Suprema corte ha sancito che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari nel contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno degli eredi-beneficiari una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
Relativamente al terzo profilo, infine, attinente alle conseguenze della premorienza del beneficiario-erede, è stato chiarito che, allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione (sempre che il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente) deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo in base alla polizza.