È proprio in quest’ultima situazione che il connubio trust – mandato fiduciario assicura la massima tutela in materia di riservatezza. La costruzione potrebbe avvenire in questo modo. Il testatore dovrebbe, in primo luogo, costituire un trust, avente come scopo l’assistenza di una determinata persona da un punto di vista sanitario e di assicurarle, anche, uno stesso tenore di vita fino alla fine dei suoi giorni. Tale trust, che definiremo, come “dormiente”, pur essendo già costituito, si attiverà solo successivamente e, precisamente, con la morte del testatore. Affinché ciò sia possibile, quest’ultimo, quando ancora in vita, dovrà sottoscrivere una polizza sulla vita, dove il soggetto assicurato è egli stesso e il beneficiario della polizza sarà il trust.
Prima di sottoscrivere la polizza, il testatore avrà cura di verificare, con l’aiuto del suo professionista di fiducia, che il versamento del premio necessario per sottoscrivere la polizza sulla vita sia la quota parte disponibile del proprio patrimonio e che, a seguito dell’apertura della propria successione, non potrà essere reclamata dai legittimari come lesiva della quota di legittima. Il trustee del trust costituito dovrà, a sua volta, sottoscrivere un mandato fiduciario avente ad oggetto l’incasso del beneficio della polizza sulla vita sottoscritta dal testatore, ovvero dal disponente. Nel numero dello scorso mese di dicembre (cfr. N°19, pag. 83) ho già argomentato, in questa rivista, come ciò sia possibile e sia stato avallato non solo da Assofiduciaria (Associazione delle società fiduciarie in Italia), ma anche dalla stessa Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). In questo modo, a seguito dell’apertura della successione prevista nel documento assicurativo sulla vita, la società fiduciaria percepirà, per conto del trust, l’ammontare delle somme presenti nella polizza.
Pertanto, non avremo un passaggio diretto delle somme dalla compagnia assicurativa a un conto intestato al trust, ma, appunto, avremo lo schermo fiduciario che renderà ancor più discrezionale l’intera operazione. In tal modo, inoltre, il testatore si proteggerà da eventuali contestazioni dagli altri eredi, in quanto il premio versato sarà la quota disponibile e il trust, in quanto beneficiario della polizza, sarà tutelato ai sensi dell’articolo 1920 del codice civile. Ricevute le somme, il trust si attiverà e inizierà a svolgere la propria attività in base alle prescrizioni contenute nell’atto dispositivo che costituiscono i desiderata dello stesso disponente. Questa struttura consentirà al beneficiario del trust di poter essere assistito e tutelato proprio come il disponente avrebbe voluto.