Il panorama fiscale dei primi mesi del 2026 è stato segnato da una profonda incertezza operativa, generata dall’introduzione di nuovi requisiti per l’accesso ai regimi di esenzione parziale sui dividendi e sulle plusvalenze (Pex). Con la pubblicazione del recente Decreto Legge n. 38/2026, approvato il 27 marzo ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state cancellate le restrizioni introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, ripristinando il quadro normativo dello scorso anno.
Pex e dividendi: cosa prevedeva la Legge di Bilancio 2026
La precedente Manovra aveva tentato di razionalizzare i benefici fiscali legati alla Participation exemption e alla Dividend exemption, introducendo un requisito dimensionale minimo per la fruizione dell’esenzione parziale del 95%.
Dal 1° gennaio 2026, l’agevolazione era stata vincolata al possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
- Partecipazione diretta al capitale sociale almeno pari al 5%: vincolo che doveva considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso Gruppo (costituito da soggetti tra cui sussiste il requisito del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e comma 2 c.c.), applicando il meccanismo di demoltiplicazione della catena di controllo.
- Valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione pari ad almeno 500.000 euro: requisito posto a salvaguardia degli investimenti di valore consistente pur a bassa percentuale di capitale.
In assenza del superamento di tali parametri, dividendi e plusvalenze avrebbero perso il beneficio dell’esenzione, venendo assoggettati ad imponibilità piena.
Pex e dividendi, perché le nuove regole hanno creato criticità
L’intento del legislatore, con l’introduzione delle nuove disposizioni, era premiare gli investimenti di una certa consistenza, negando l’esenzione alle partecipazioni prive di una determinata soglia dimensionale. Tuttavia, già nei primi mesi di operatività, la dottrina e la prassi hanno subito evidenziato forti criticità.
Catene partecipative e rischio di doppia imposizione
In particolare, il principale effetto distorsivo riguardava le società caratterizzate da lunghe catene partecipative: qui il requisito dimensionale rischiava di innescare fenomeni di doppia imposizione sullo stesso flusso di ricchezza, un paradosso che l’introduzione della Pex e della Dividend exemption mirava storicamente a scongiurare.
Dubbi interpretativi su soglie e requisiti
Inoltre, in questo clima sono sorte numerose perplessità interpretative, analizzate anche da Assoholding nella Circolare n. 1/2026.
I dubbi principali riguardavano:
- La decorrenza: l’applicazione della norma dal gennaio 2026 ha evidenziato criticità soprattutto per le società con esercizi non solari.
- La misurazione delle soglie: si sono sollevate incertezze sui criteri per determinare la soglia di controllo e sul valore fiscale. Non era chiaro, inoltre, se il costo fiscale e le percentuali partecipative dovessero verificarsi in riferimento all’intera partecipazione detenuta o solo alla quota oggetto della singola cessione.
- Le strategie di vendita: il regime rischiava di penalizzare le strategie di exit frazionate, caratterizzate da molteplici transazioni, rispetto alla vendita in blocco di partecipazioni.
- La tempistica della verifica: gli operatori si chiedevano se il requisito dovesse sussistere al momento di ogni singola operazione o se fosse ipotizzabile una futura previsione di un controllo a cadenza annuale, similmente a quanto previsto in altri Paesi europei.
DL 38/2026: stop alla stretta su Pex e dividendi
Il Governo, preso atto delle difficoltà interpretative e della scarsità del maggior gettito stimato, ha optato per l’integrale abrogazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di esenzione sui dividendi e sulle plusvalenze.
Abrogazione retroattiva: cosa cambia dal 1° gennaio 2026
Si previsa che il DL 38/2026 non si limita a cancellare le soglie per il futuro, ma stabilisce che l’abrogazione abbia effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore delle previsioni contenute nella Manovra di Bilancio.
Questa scelta garantisce nuovamente l’esenzione anche tutte le operazioni concluse nei primi mesi dell’anno che rimanevano escluse dal beneficio come conseguenza del mancato superamento dei minimi dimensionali, garantendo il ritorno alla neutralità fiscale e ponendo fine alla fase di incertezza che rischiava di penalizzare gli investimenti societari.
(Articolo scritto in collaborazione con la dott.ssa Asia Zaltron, collaboratrice di Studio Righini)

