Legge di Bilancio 2026: stretta su dividendi ed esenzione del 95%
La Legge di Bilancio 2026 introduce una stretta che inciderà sulle scelte di governance e sulle strategie patrimoniali di imprese e investitori. La novità destinata a incidere in modo significativo sulla tassazione dei dividendi riguarda il ridimensionamento della disciplina dell’esenzione del 95% – oggi applicata agli utili tra società – per un’ampia categoria di partecipazioni “minori”.
Partecipazioni sotto il 5% e sotto 500mila euro: dividendi tassati per intero
La modifica, nel dettaglio, riguarda le partecipazioni inferiori alla soglia del 5% e con valore fiscale non superiore a 500.000 euro.
Se almeno una delle due soglie non viene superata, i dividendi – e le relative plusvalenze – saranno tassati per intero.
Lo stesso trattamento si applicherà agli strumenti finanziari partecipativi, in quanto chi li detiene non è tecnicamente socio: se il loro valore fiscale è inferiore a 500.000 euro, anche tali strumenti perderanno il beneficio dell’esenzione.
Plusvalenze e Pex: nuove condizioni e rischio nelle cessioni frazionate
Per ragioni di coerenza, la stretta riguarda anche le plusvalenze. Oltre ai requisiti previsti per la participation exemption (Pex) dall’art. 87 del Tuir, si aggiungono le due condizioni citate sopra.
Una conseguenza pratica riguarda le cessioni frazionate. Se una partecipazione complessiva dovesse essere sopra soglia, le singole cessioni, valutate autonomamente, potrebbero non rientrare nel regime di esenzione.
Strumenti partecipativi e cointeressenze: quando si perde l’esenzione
L’effetto è pressoché analogo per i rapporti di cointeressenza e di associazione in partecipazione, che non rappresentano una partecipazione al capitale. In questi casi, in particolare, la dividend exemption sarà garantita nel caso in cui il valore fiscale sia superiore a 500.000 euro.
Dividendi verso l’estero: nuova stretta su ritenuta 1,2% e 26%
Ma non è tutto. Perché la nuova stretta fiscale incide anche sui soggetti non residenti (Ue/See) per i dividendi “in uscita” non ricompresi nel regime madre-figlia. La ritenuta ridotta dell’1,2% continuerà ad applicarsi solo se si verifica almeno una delle due condizioni alternative (partecipazione superiore al 5% o valore fiscale di almeno 500.000 euro).
In assenza di tali requisiti, si applicherà la ritenuta domestica del 26%, salvo diversa previsione convenzionale. La duplice soglia – partecipativa o di valore – diventa quindi determinante per le società residenti e Ue/See non coperte dalla direttiva madre-figlia. In altri termini, questi soggetti potranno accedere alla ritenuta dell’1,2% richiamata dal comma 3-ter dell’art. 27 del Dpr 600/73 solo se rispettano almeno uno dei due requisiti; diversamente opererà la ritenuta ordinaria, con eventuale possibilità di applicare le riduzioni previste dai trattati.
Una delle due condizioni, quella relativa al valore fiscalmente riconosciuto non inferiore a 500.000 euro, coincide con il costo di acquisizione della partecipazione, che può aumentare tramite versamenti in equity, rinunce ai finanziamenti soci, rivalutazioni o riallineamenti onerosi.
Decorrenza: quando si applicano le nuove regole su dividendi e plusvalenze
La nuova stretta sugli utili si applica alle delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026. Per quanto riguarda le plusvalenze, invece, la norma si applica alle cessioni di partecipazioni o strumenti equity acquistati o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026, in deroga all’art. 3 della L. 212/2000, che normalmente prevede l’applicazione delle modifiche sostanziali dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore.
Impatti per imprese e investitori: meno dividendi e più patrimonializzazione
Gli effetti della norma saranno rilevanti. Oggi il 95% dei dividendi non concorre al reddito, mentre dal 2026 molti utili torneranno a essere tassati integralmente.
Questo potrebbe scoraggiare la distribuzione e incentivare l’autofinanziamento e la patrimonializzazione delle società, anche se questo effetto sembra più una conseguenza indiretta che un obiettivo della norma.
Inoltre, restano alcuni dubbi sulla fiscalità applicabile agli strumenti finanziari partecipativi e agli usufrutti azionari che sembrano destinati a essere tassati integralmente qualora il loro valore fiscale sia inferiore alla soglia dei 500.000 euro, non essendo considerati delle partecipazioni al capitale.
(Articolo scritto da Fabio Ciani, partner dello Studio Legale Ciani Partners, e tratto dal magazine We Wealth n. 87 di febbraio 2026)

