Dimostrare in tribunale la non corretta attribuzione di un’opera d’arte e dunque la sua falsità non è così semplice. Si fa generalmente ricorso alle perizie di studiosi ed esperti ma non sempre queste superano il vaglio dei giudici. Soprattutto nei procedimenti penali le cosiddette “expertise” spesso cedono sotto il profilo del valore probatorio. Recenti casi giudiziari hanno messo in evidenza diversi aspetti critici delle perizie se non basate su elementi oggettivi e riscontrabili. In questi casi il giudice non ne tiene conto ai fini della decisione. E questo può valere tanto per la perizia richiesta dalla procura per supportare una ipotesi di reato di contraffazione o immissione sul mercato di opere contraffatte tanto quella presentata dalla parte per difendersi dalle accuse fino anche quella disposta d’ufficio per fare chiarezza tra le due.
Da ultimo la perizia tecnica presentata dalla procura sull’autenticità di cinque opere dell’artista Gino De Dominicis nell’ambito di un processo penale per il reato di immissione di opere contraffatte sul mercato è stata accantonata dai giudici in quanto non sufficientemente adeguata (sentenza n. 1715 del 12 dicembre 2023 Tribunale di Bolzano). La perizia, che concludeva in maniera certa per la non autenticità delle opere, è stata censurata in quanto basata su “affermazioni apodittiche del perito” circa i tratti “caratteriali e tecnici dell’artista” e su concetti vaghi. Il giudice l’ha ritenuta “totalmente inidonea a sostenere un giudizio di responsabilità penale”. Espressioni del tipo “morbidezza del tratto” e i continui riferimenti alla “poetica” dell’artista e all’“accuratezza del dettaglio” nonché le imprecisioni di linguaggio e di riferimenti – come, ad esempio, la citazione all’arte sudamericana dei Maya e non all’arte mesoamericana – hanno inoltre inficiato la credibilità dell’esperto autore del documento.
In altri casi, le evidenze processuali hanno messo in evidenza come le analisi dei periti si basino solo su “esami a distanza” delle opere oppure su metodologie non scientifiche, “emotive o sensoriali”, come accaduto ad esempio in un altro recente processo, quello sui reati penali collegati all’attribuzione all’artista Amedeo Modigliani delle opere esposte durante la mostra al Palazzo Ducale di Genova del marzo 2017.
Una perizia a regola d’arte
Ma su cosa allora deve focalizzarsi una perizia per avere un pieno valore probatorio nei casi di contraffazione di opere d’arte e reati correlati? Difficile trovare una formula scientifica al di fuori dei casi in cui l’analisi dei materiali porti a concludere per l’incompatibilità con il periodo storico in cui l’opera avrebbe dovuto essere realizzata e dal caso di attribuzione dell’opera a un falsario identificato.
Per i giudici devono ricorrere nell’expertise “chiari riferimenti fattuali” oggettivi e riscontrabili e tali da sostenere il “rigido onere argomentativo di una sentenza penale”. In sostanza, il piano della discussione artistica sull’opera non può rappresentare il piano motivazionale di un provvedimento giudiziario. Nel senso che quest’ultimo richiede che la contraffazione sia provata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Inoltre, il mancato inserimento dell’opera nell’archivio dell’artista o il contrasto tra gli archivi non sono elementi sufficienti a dimostrare la sua non autenticità. La perizia, laddove carente sotto questi profili, può addirittura non rendere necessaria una “controperizia”.
Infatti, se si considera che l’attribuzione dell’opera all’autore non più vivente non rappresenta un’attività soggetta ad esclusiva in capo all’archivio o ai familiari dell’artista ex art. 23 legge 633/1941, e neppure all’autore stesso ai sensi dell’art. 20, ma si tratta di un’attività che chiunque può compiere, perché rientrante nella garanzia costituzionale della manifestazione del pensiero (cfr. Trib. Roma. 26 giugno 2019, n. 13461), allora i pareri sulla falsità o meno dell’opera possono anche alternarsi nel dibattito processuale senza però essere risolutivi. E nell’ipotesi di discordanza tra le perizie o nella loro incertezza, l’autenticità dell’opera non può essere ottenuta giudizialmente anche in considerazione del fatto che ogni parere, nella diversa valenza, a seconda che promani dall’autore ovvero da soggetti che abbiano maturato credibilità nel mondo accademico e dell’arte, può essere messo in discussione da un parere di segno diverso, fatto questo che spesso non consente di pervenire ad un giudizio di assoluta certezza sulla paternità dell’opera (Trib. Roma 21 giugno 2018, n. 12692). Con conseguente sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Chi è autorizzato a rilasciare perizie relative alle opere d’arte?
Come individuarne uno?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
TROVA IL TUO ADVISOR
In copertina: Gino De Dominicis, Calamita Cosmica (1988), ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata a Foligno. Courtesy Centro Italiano di Arte Contemporanea.