La normativa di riferimento distingue tra due tipologie di utilizzo del bene immateriale:
- utilizzo indiretto del bene, che si ha quando l’intangible è concesso in godimento a terzi verso un corrispettivo (tipicamente, royalties);
- utilizzo diretto del bene, quando lo stesso è “sfruttato internamente” e dà quindi un contributo economico all’impresa, variamente determinabile.
Le due forme di utilizzo incidono sulle modalità di determinazione del reddito agevolabile. Infatti:
- nel primo caso di utilizzo indiretto, il contribuente può determinare autonomamente (e cioè autoliquidare) il beneficio, ferma restando la facoltà di attivare una procedura di confronto preventivo con l’Agenzia nelle ipotesi – più frequentemente accertate – di operazioni infragruppo (ipotesi di ruling facoltativo);
- nel secondo caso di utilizzo diretto o sfruttamento interno del bene, prima delle modifiche recate dal decreto Crescita, la determinazione del reddito agevolabile poteva avvenire solo nell’ambito di una procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (ipotesi di ruling obbligatorio).
Il decreto Crescita, come anticipato, è intervenuto specificamente su tale ultimo profilo, introducendo un’alternativa alla predetta procedura di ruling obbligatorio e accompagnando la nuova previsione con l’introduzione di un apposito regime di penalty protection.
Il quadro per l’applicazione delle nuove disposizioni è stato completato con l’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 luglio 2019, n. 658445/2019 (provvedimento attuativo), in tema di oneri documentali, e con la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle entrate 29 ottobre 2020, n. 28 (circolare), che ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa e sciolto taluni dubbi interpretativi sul versante del coordinamento con le procedure di patent box già esistenti.
Tutto ciò brevemente ricordato, nei paragrafi che seguono si darà, pertanto, sintetica illustrazione delle principali modifiche apportate alla disciplina sul patent box e dei più interessanti chiarimenti forniti in proposito dalla circolare.
Le novità introdotte dal decreto Crescita
L’articolo 4 del decreto Crescita ha modificato il regime del patent box introducendo le seguenti novità:
- la possibilità, per i titolari di reddito d’impresa che optino il patent box e che utilizzino direttamente il bene, di autoliquidare il reddito agevolabile direttamente in dichiarazione, indicando le informazioni riferite ai criteri della predetta determinazione in apposita documentazione, predisposta e comunicata all’Agenzia secondo le indicazioni contenute nel provvedimento In questo modo, il confronto con l’Amministrazione finanziaria non è più preventivo ma viene rinviato a una eventuale fase successiva di controllo. L’autoliquidazione in parola, pertanto, si pone come regime alternativo rispetto alla procedura di ruling prevista in via ordinaria ed è consentita solamente ove il contribuente predisponga la documentazione richiesta;
- la possibilità, per i contribuenti che abbiano optato per il patent box e che siano ancora in attesa della sottoscrizione dell’accordo con l’Agenzia, di rinunciare all’istanza già presentata, dandone apposita comunicazione all’Agenzia, e di fruire del nuovo regime di autoliquidazione in dichiarazione;
- la possibilità, per i contribuenti che optino per l’autoliquidazione, di accedere a un meccanismo premiale sul versante sanzionatorio (cosiddettta “penalty protection”), consistente nella disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione di cui all’articolo. 1, comma 2, del D.lgs. n. 471 del 1997. La disapplicazione in parola consegue esclusivamente all’adempimento degli specifici oneri documentali previsti dal provvedimento attuativo, che superino il vaglio di idoneità ai sensi del provvedimento medesimo.
Per completezza, si ricorda che l’opzione per l’“autoliquidazione” ha durata annuale e deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione. Inoltre, la variazione in diminuzione del reddito derivante dall’agevolazione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
I chiarimenti emanati dall’Agenzia delle entrate
Sulla novella legislativa e sul provvedimento attuativo è intervenuta, come indicato, la recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E/2020 (la circolare).
La circolare affronta numerosi punti di interesse, molti dei quali riferiti al coordinamento delle nuove opzioni rispetto alla disciplina del patent box, anche in termini di efficacia delle singole previsioni.
L’Agenzia si sofferma quindi sull’esimente sanzionatoria recata dal decreto Crescita, specificando che la stessa vale per la generalità dei contribuenti che abbiano “autoliquidato” il beneficio (e non solo, quindi, per quelli che abbiano optato per l’autoliquidazione, in luogo del ruling obbligatorio). Il chiarimento, che conferma l’orientamento già espresso dalla stessa Agenzia con la risposta all’interpello n. 400 del 24 settembre 2020, appare di estremo rilievo pratico, posto che anche la determinazione del reddito agevolabile derivante dall’utilizzo indiretto del bene può prestarsi a differenze di interpretazione.
Ulteriori precisazioni riguardano, infine, la coerenza della documentazione richiesta dal provvedimento per accedere all’agevolazione in commento. La veridicità e la completezza delle informazioni, tanto di tipo conoscitivo (sezione A) che di tipo contabile (sezione B), sono presupposti necessari per consentire il superamento del cosiddetto “giudizio di idoneità” e per scongiurare il recupero dell’agevolazione, con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi. Tuttavia, la carenza informativa di un singolo paragrafo, se colmata dal set documentale considerato nella sua interezza, non viene ritenuta sufficiente a compromettere l’esito positivo del predetto giudizio.
Conclusioni
Il restyling dell’agevolazione patent box riveste un’importanza strategica nell’ottica di incentivare ed attrarre in Italia gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e facilitare la collocazione degli intangibles all’interno del Paese.
Sotto questo punto di vista, allora, particolarmente apprezzabili appaiono le indicazioni dell’Agenzia che militano – anch’esse – nel senso di una più semplice applicazione e fruizione del regime, come quelle sulla necessità di valutare l’idoneità della documentazione richiesta dal provvedimento da un punto di vista sostanziale (avendo riguardo cioè all’idoneità della documentazione stessa a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile anche laddove non rispondente perfettamente ai requisiti di forma previsti dal provvedimento) o come le indicazioni sull’applicabilità della neo-introdotta penalty protection alla generalità dei contribuenti interessati al patent box.
L’auspicio è che, a questo punto, la disciplina del patent box trovi, finalmente, una più ampia diffusione, e si ponga essa stessa come utile strumento di ripresa e sostegno della ricerca e del made in Italy.