La trasmissione ereditaria di opere d’arte e collezioni è un tema estremamente delicato e complesso e va affrontato dal soggetto interessato (collezionista o artista che sia) con grande cautela nel duplice interesse sia degli eredi che del patrimonio artistico.
Nello specifico, trattasi di un rapporto in virtù del quale un soggetto, denominato disponente o settlor , trasferisce beni di sua proprietà ad un fiduciario denominato trustee affinché quest’ultimo li gestisca in maniera autonoma nell’interesse di uno o più beneficiari o al fine di perseguire uno scopo. Il trustee diviene proprietario dei beni conferiti in trust ma la sua è una proprietà particolare in quanto va esercitata nel rispetto di quanto previsto dall’atto istitutivo di trust e nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.
Nel trust può essere conferito qualsiasi diritto o bene, compresi, pertanto, patrimoni artistici e il trasferimento può avvenire per atto inter vivos o a mezzo testamento e riguardare la piena o la nuda proprietà. Va, infine, rilevato come sovente l’atto istitutivo di trust chiamato a regolare il rapporto preveda la presenza di un ulteriore soggetto, denominato guardiano o protector, cui affida generalmente compiti di indirizzo e supervisione dell’operato del trustee. Andando, infine, ai vantaggi derivanti dall’istituto, oltre a quello della segregazione patrimoniale in virtù della quale il fondo in trust è protetto da qualsiasi vicenda che riguardi il disponente il trustee e i beneficiari, si sottolineano: protezione dell’unitarietà di un bene; riservatezza; ultrattività.
Partendo dal presupposto che il problema principale che affligge tali soggetti riguarda le sorti del patrimonio artistico ad essi riconducibile a seguito del loro decesso in quanto la collezione può essere tramandata, ma non è automatico che venga tramandato l’interesse verso la stessa, nonché la passione e la competenza con cui è stata costruita e gestita, in primis va sottolineato che il trust riesce bene a soddisfare tali esigenza in quanto consente al soggetto interessato di dettagliare specificamente i destinatari di tale patrimonio e di stabilire tempi, condizioni e modalità di assegnazione dello stesso.
Ed è così che attraverso il trust si viene a superare la maggiore criticità che si riscontra in sede di passaggio generazionale dei patrimoni di famiglia: evitare che la collezione si parcellizzi in sotto-collezioni assegnate agli eredi, garantendo l’unitarietà della collezione e, di conseguenza, il mantenimento del valore economico. Ciò avviene individuando nel trustee l’unico proprietario dei beni artistici facenti parte della collezione e stabilendo che lo stesso mantenga questo rapporto di appartenenza in relazione alle opere d’arte fino al verificarsi di un certo termine (ad esempio, il raggiungimento di una certa età dei beneficiari) o al realizzarsi di una determinata condizione (ad esempio, il raggiungimento di risultati professionali o di studi e accertamento da parte di terzi che abbia necessaria expertise per gestire nel modo corretto un patrimonio artistico) ovvero a tempo indeterminato (come accade nei trust puri di scopo filantropico).
Inoltre, con l’affidamento del patrimonio artistico ad un trustee si riesce ad assicurare una gestione più efficace rispetto a quanto accadrebbe con l’assegnazione diretta dei beni agli eredi, e ciò è tanto più vero nei casi in cui questi ultimi non abbiano un’inclinazione o una dedizione alla cura del patrimonio artistico eguale a quella del disponente, ovvero non sussistano parenti prossimi e il collezionista o artista debba, pertanto, organizzare espressamente e per tempo la sua successione.
A quest’ultimo riguardo si sottolinea che il programma del disponente sul futuro della collezione può, inoltre, trovare la sua valida attuazione anche se sia ancora incerto il soggetto a cui si dovrà assegnare la collezione, per cui il vincolo di destinazione sulla proprietà potrebbe essere limitato per un certo periodo, così come tale individuazione potrà essere demandata dal disponente al trustee all’interno di una certa categoria di soggetti da esso preventivamente indicati.
Va, inoltre, sottolineato come in ognuno dei casi sovradescritti al fine di assicurare un’efficiente gestione delle opere d’arte da parte del trustee l’atto di trust potrebbe prevedere il coinvolgimento nella vita del trust a supporto del trustee anche di soggetti che hanno affiancato fino ad allora il disponente (collezionista o artista che sia), aiutandolo e consigliandolo nella costituzione della collezione ovvero nel caso di disponente-artista supportandolo nella gestione e valorizzazione delle opere d’arte di sua creazione (ad esempio l’art advisor, il collection manager, l’avvocato o il commercialista del cliente, etc.).
L’utilizzo del trust in sede di organizzazione della propria successione può, altresì, essere utile ad agevolare i rapporti tra una pluralità di eredi o a prevenire possibili conflitti. Il trustee, acquisendo la proprietà dei beni, finisce infatti con l’essere arbitro naturale di eventuali confronti (quando non conflitti) tra eredi, ad esempio, in relazione a possibili diversità di opinioni sulla vendita del patrimonio ricevuto o in relazione alla divisione dei beni compresi nella collezione caduta in successione.
Proprio con riguardo alle collezioni artistiche va, infine, sottolineato come il trust possa rivelarsi un utile strumento anche perché, a differenza dei sistemi di common law, nel nostro sistema la successione mortis causa può operare, nei confronti degli eredi, a titolo universale. In tali casi, l’erede, a meno che non accetti l’eredità con beneficio d’inventario, subentra immediatamente in tutte le posizioni attive e passive del de cuius, con complicazioni gestionali che si amplificano qualora gli eredi siano plurimi ed operi la comunione ereditaria.