Pace contributiva 2024: quello che occorre sapere

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Pace contributiva 2024: quello che occorre sapere

La disposizione consente di esercitare il riscatto per i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria o comunque soggetti a obbligo contributivo

Indice

Riscatto e Legge di bilancio

Con una recente circolare, n. 69 del 2024, l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Si tratta di una misura reintrodotta dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, e relativa al biennio 2024-2025.

La disposizione consente di esercitare il riscatto per i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria o comunque soggetti a obbligo contributivo.

Quanto può essere riscattato?

È possibile riscattare un massimo di cinque anni di periodi senza contribuzione, anche non consecutivi, purché compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.

Coloro che hanno già fruito di precedenti riscatti possono presentare una nuova domanda per ulteriori cinque anni.

Chi può beneficiare del riscatto?

È bene chiarire che condizione per fruire dell’opportunità del riscatto è risultare iscritti a un regime previdenziale.

In particolare, come si evidenzia nella circolare su richiamata, il riscatto è riconosciuto a favore degli iscritti:

  • all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

È bene notare che condizione d’accesso alla misura è:

  • che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  • che l’interessato non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.

In questo senso, potrà perciò beneficiare del riscatto solo il lavoratore privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritto a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.

Preclude la facoltà di riscatto la liquidazione della pensione.

Anche i superstiti hanno la facoltà di promuovere domanda per ottenere il riscatto dei buchi contributivi del lavoratore defunto. Ciò consente di incrementare la posizione contributiva del dante causa e così ottenere la liquidazione della pensione indiretta.

Come funziona il riscatto?

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Detto periodo si deve collocare in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio).

Poiché il periodo che può essere oggetto di riscatto non deve essere coperto da contribuzione, ne deriva che sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

Conseguentemente, la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Ricapitolando: per fruire del riscatto non si deve aver raggiunto l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

A tal riguardo, si terrà conto di qualunque tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti).

L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Presentare la domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025.
Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato. Il datore può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

A cosa prestare attenzione

Deve essere chiaro che questa misura consente di riscattare solo i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

Per questa ragione, la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Aspetti fiscali e pagamento dell’onere

Per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
L’onere di riscatto può essere versato in due modalità:

in unica soluzione, in questo caso il lavoratore può scegliere di pagare l’intero importo in un’unica soluzione o attraverso il meccanismo della rateizzazione per un massimo di 120 rate mensili.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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