A livello internazionale, la disciplina del transfer pricing ha subito, negli anni, modifiche sostanziali. Partendo dal Rapporto Ocse del 1979 la materia si è evoluta nel tempo ed è attualmente analizzata nelle linee guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, da ultimo aggiornate nel luglio 2017.
Sebbene il regime non sia stato modificato nella sua sostanza, vi sono degli importanti cambiamenti portati dalla recente normativa.
Si ricorda che il regime di penalty protection, introdotto dal 2010 in Italia, ha riscosso un grande interesse tra i gruppi multinazionale per via dei significativi benefici ad esso connessi. Tant’è che nella nostra ultradecennale esperienza abbiamo osservato che la quasi totalità delle società italiane, interessate dalla tematica del transfer pricing, ha optato per tale regime, nonostante la sua non obbligatorietà .
I benefici principali riguardano, infatti, sia la gestione/mitigazione del rischio fiscale legato ai prezzi di trasferimento sia la maggiore flessibilità nella definizione della strategia difensiva in sede di verifica fiscale. Generalmente, infatti, tra le principali opzioni disponibili a seguito di una contestazione sui prezzi di trasferimento da parte del fisco italiano si possono annoverare: l’accertamento con adesione, il ricorso al giudice nazionale, la procedura amichevole internazionale (map). L’assenza delle sanzioni, dunque, potrebbe rendere più appetibile proprio il ricorso alla procedura map che, anche in caso di conferma della contestazione sollevata dall’amministrazione fiscale italiana, porterebbe al rimborso delle imposte pagate all’estero, con potenziale neutralità finanziaria della contestazione da un punto di vista di gruppo.
- Il masterfile diventa obbligatorio per tutti i contribuenti italiani che decidono di optare per il regime premiale. Secondo le precedenti disposizioni, il masterfile doveva essere predisposto solamente da alcuni contribuenti (tale documento era richiesto, infatti, solamente alle società holding e sub-holding).
- È stata aggiornata la struttura obbligatoria del set documentale ossia del masterfile e della Documentazione Nazionale allineandola al modello Azione 13 del progetto Beps.
- Il nuovo Provvedimento introduce la possibilità , in capo al contribuente, di selezionare le transazioni infragruppo oggetto di documentazione. In tal caso, il regime premiale sarà applicato solo alle operazioni descritte e per le quali le informazioni fornite saranno ritenute idonee.
- Sono state introdotte specifiche indicazioni relative ai servizi a basso valore aggiunto. In particolare, il contribuente dovrà fornire diverse informazioni, sia qualitative che quantitative, tra cui: la descrizione dettagliata dei servizi infragruppo ivi inclusa l’identificazione dei soggetti beneficiari, le ragioni per cui tali servizi sono ritenuti essere a basso valore, i benefici ricevuti effettivi o attesi, i criteri e i calcoli relativi alle modalità di allocazione dei costi.
Il cambiamento di maggior rilievo è, tuttavia, rappresentato dall’introduzione della marca temporale. Difatti, sia il masterfile che la Documentazione Nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto italiano o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e da quella data non potranno più essere modificati.
È importante evidenziare come siano presenti diversi i punti che necessiterebbero di chiarimenti e per cui si è in attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, la nuova disciplina sui prezzi di trasferimento comporta importanti aggiornamenti in ambito di predisposizione della documentazione. In particolar modo, la prima applicazione delle nuove disposizioni comporterà , per il contribuente italiano, un’attenta revisione della struttura del documento e un maggior coordinamento con le altre società del gruppo per via della maggiore disclosure richiesta a livello informativo, di analisi e documentale.
(Articolo scritto in collaborazione con Alfredo Orlandi, Associate Partner EY)