Con la recente risoluzione n. 60/E-2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti significativi in merito alla tassazione dei trasferimenti tra conti correnti esteri riconducibili allo stesso titolare, risolvendo dubbi su una questione di rilevante importanza. Più precisamente, l’Agenzia ha esaminato il trattamento fiscale dei trasferimenti di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, mantenuti nella stessa valuta estera, al fine di chiarire se tali operazioni possano essere soggette a tassazione.
La questione è tutt’altro che marginale, in quanto esistevano incertezze riguardo alla possibilità di considerare il prelievo delle valute estere da un conto corrente come una plusvalenza derivante dalla variazione dei tassi di cambio relativi alla valuta in questione. Tale dubbio aveva suscitato preoccupazioni sul rischio di una tassazione aggiuntiva in caso di trasferimenti tra conti correnti esteri, in particolare per quanto riguarda i differenziali di cambio.
La natura delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valuta estera
Prima di addentrarsi nella questione specifica dei trasferimenti tra conti correnti esteri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina generale delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera. Tali plusvalenze sono considerate una sotto-categoria dei cosiddetti “redditi diversi”, che, secondo la definizione fornita dalla normativa, includono quei redditi che non rientrano nelle categorie di redditi di capitale, di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, da imprese commerciali, o da società di persone, né dai redditi da lavoro dipendente.
In particolare, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera, se rinvenienti da depositi e conti correnti, sono soggette a tassazione, ma solo a determinate condizioni. Infatti, la tassazione scatta qualora la giacenza complessiva dei depositi e conti correnti detenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo d’imposta, superi la soglia di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi durante l’anno fiscale.
Pertanto, sono assoggettate a tassazione soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione delle valute che sono state acquistate e mantenute per scopi di investimento, e non quelle relative a operazioni che non comportano un trasferimento di proprietà o un cambio di stato giuridico della valuta stessa.
Trasferimenti tra conti esteri e la loro non tassabilità.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente residente in Italia, titolare di un conto corrente in valuta estera presso una banca estera, che decide di trasferire le somme presenti su tale conto a un altro conto corrente, sempre in valuta estera, presso un’altra banca estera, senza operare alcun cambio di valuta. La fattispecie in esame riguarda dunque operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza alcun cambio di valuta né acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni finalizzate a un investimento.
Come chiarito dall’Agenzia, in questo caso non si configura un “prelievo fiscalmente rilevante”, poiché, come già detto, solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta, ossia quelle effettuate a fini di investimento, sono soggette a tassazione. In altre parole, il trasferimento da un conto corrente a un altro, effettuato senza alcun cambio di valuta e senza acquisto di strumenti finanziari, non costituisce una cessione che possa generare plusvalenza. Non essendo presente un prelievo dal deposito o dal conto corrente, l’operazione non si configura come una cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, e non vi è quindi obbligo di tassazione. L’operazione di trasferimento risulta invece essere un semplice spostamento di fondi, che non implica un guadagno derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, nel caso di cessione a titolo oneroso, la normativa equipara anche il prelievo dal conto corrente o deposito alla cessione stessa. Tale equiparazione è stata introdotta per evitare che, una volta prelevata la valuta, essa venga successivamente utilizzata in modo non tracciato, con la possibilità di essere convertita in altra valuta senza che la plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione. Tuttavia, nel caso di un trasferimento di somme tra conti correnti intestati allo stesso soggetto e senza alcun cambio di valuta, non si realizza un prelievo come inteso dalla normativa, e pertanto non scatta l’obbligo di dichiarazione fiscale.
La questione delle criptovalute
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla non tassabilità dei trasferimenti tra conti correnti esteri ha suscitato anche interrogativi sull’applicabilità della stessa normativa ai trasferimenti di criptovalute. In effetti, l’Agenzia ha esteso il principio sopra enunciato anche al mondo delle valute virtuali, affermando che i trasferimenti di criptovalute da un wallet a un altro, se effettuati tra due portafogli appartenenti allo stesso contribuente, non costituiscono una fattispecie fiscalmente rilevante. Ciò significa che i trasferimenti di criptovalute tra conti personali non sono soggetti a tassazione, analogamente a quanto avviene per le operazioni di giroconto tra conti correnti esteri, sempre che non vi siano altre operazioni di cessione a titolo oneroso o finalità speculative legate alla transazione.
Conclusioni
La risoluzione n. 60/E dell’Agenzia delle Entrate offre un importante chiarimento in merito alla tassazione dei trasferimenti tra conti correnti esteri, evidenziando che tali operazioni, in assenza di un cambio di valuta o di acquisto di strumenti finanziari, non sono fiscalmente rilevanti. Allo stesso modo, il trattamento fiscale delle criptovalute segue lo stesso principio, escludendo dalla tassazione i trasferimenti tra wallet appartenenti al medesimo soggetto. Tuttavia, le implicazioni fiscali potrebbero differire in caso di operazioni volte a realizzare un guadagno economico, come nel caso delle cessioni a titolo oneroso di valuta o criptovalute.