Il Fisco ha così confermato il principio per cui il rinvio fatto dalla normativa sul monitoraggio fiscale alla normativa sull’antiriciclaggio non deve essere inteso in senso letterale, ma deve sempre tener conto della ratio sottesa alle disposizioni sul monitoraggio, ossia garantire il corretto adempimento da parte dei soggetti residenti degli obblighi tributari per i redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria.
L’Amministrazione Finanziaria, con il citato documento di prassi, ha fatto chiarezza su una normativa di non facile interpretazione, agevolando l’individuazione dei soggetti, tra quelli coinvolti nella vita del trust, tenuti alla compilazione del quadro RW.
In particolare, il Fisco ha escluso l’esistenza di autonomi obblighi di monitoraggio in capo al soggetto che esercita -in relazione alle attività detenute all’estero- un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Alla luce di ciò, il guardiano (o “protector”) di un trust estero non ha alcun obbligo di compilare il quadro RW della sua dichiarazione fiscale, atteso il suo ruolo limitato a vegliare sull’operato del trustee, tramite il preventivo ed obbligatorio consenso in merito ai relativi atti gestori.
Ma andiamo con ordine.
Come noto, il trust, definito come il “rapporto giuridico istituito nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato” dalla Convenzione dell’Aja del 1985, è uno strumento che coinvolge diversi soggetti.
Difatti, figurano: il disponente o settlor, il soggetto che istituisce il trust e attribuisce al trustee i mezzi necessari per l’espletamento del suo incarico nonché determinati suoi beni che, appunto, il trustee dovrà gestire in funzione dello scopo delineato dal disponente nell’atto istitutivo del trust; il trustee, la persona fisica o giuridica (c.d. “trust company”) a cui spetta il compito di gestire o disporre dei beni confluiti nel trust secondo gli scopi dettati dal settlor; i beneficiari del trust, ossia i soggetti destinati a conseguire le utilità ritraibili dai beni nel trust (come riscuotere una somma, utilizzare un bene, abitare una casa, ecc.) o a cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni ivi contenuti; il guardiano o protector, il soggetto che controlla l’operato del trustee autorizzandone gli atti più rilevanti.
Tutti questi soggetti devono confrontarsi con un’articolata normativa che impone loro diversi adempimenti legati alla vita e alla gestione del trust, ossia obblighi antiriciclaggio e sul monitoraggio fiscale.
I primi, contenuti nel D.lgs. n. 231/2007, mirando a scongiurare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell’esercizio di attività finanziarie e professionali, coinvolgono tutti i soggetti del trust. I secondi, di cui al D.L. n. 167/1990, essendo finalizzati a monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero al fine di evitare la sottrazione di capitali nazionali agli obblighi di imposizione tributaria, coinvolgono i soggetti che abbiano la disponibilità delle attività finanziarie detenute.
In particolare, la normativa riserva l’osservanza di tali obblighi non soltanto ai possessori “formali” delle attività estere, ma (in virtù delle modifiche apportate dalla Legge n. 97/ 2013 e dal D.lgs. n. 90/2017) anche a coloro che possono esserne considerati “titolari effettivi” secondo quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lett. pp), e 20 del D.lgs. n. 231/2007.
Orbene, alla luce dell’art. 1, comma 2, lett. pp), e dell’art. 20 del “decreto antiriciclaggio”, i titolari effettivi del trust sono individuabile nei seguenti soggetti: i) trustee, ii) disponente/i, iii) guardiano/i, iv) beneficiario/i, v) ogni altro soggetto che eserciti poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nonostante questo “ampio” rinvio, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato quanto già espresso nella Risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019, ribadendo che l’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste solo quando vi sia una relazione giuridica o di fatto tra il soggetto e le attività estere.
Tale relazione non è rinvenibile tra il guardiano del trust ed il patrimonio ivi contenuto poiché la figura del protector -a differenza degli altri soggetti coinvolti nella vita del trust– ha un mero ruolo di indirizzo dell’operato del trustee.
Al guardiano spetta il compito di supportare il trustee nell’interpretazione delle volontà dettate dal disponente nell’atto istitutivo del trust nonché il compito di controllare continuamente l’operato del trustee autorizzando gli atti più rilevanti. Quindi, non sussiste in capo al guardiano alcun obbligo di monitoraggio fiscale, non potendo ricondurre allo stesso alcuna titolarità né disponibilità del patrimonio oggetto del trust.