Il problema delle cosiddette masse plurime sorge quando si debba procedere alla divisione di più beni acquistati dagli stessi soggetti in forza di una pluralità di titoli diversi (siano inter vivos ovvero mortis causa).
In questi casi, si originano diverse comunioni, sicché ciascun compartecipe è titolare di tante quote quanti sono i titoli di provenienza e non di una sola quota corrispondente alle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo.
Divisione della comunione di masse plurime
La tematica della divisione della comunione di masse plurime si presenta spesso in connessione alle successioni ereditarie.
Ogni erede partecipa alla comunione nella misura della propria quota ereditaria. Per determinare lo scioglimento della comunione ereditaria, è necessario addivenire a una divisione ereditaria ovvero ad atti che, pur non vestendo formalmente le vesti di una divisione, hanno comunque l’effetto di attribuire i beni comuni e fanno cessare lo stato della comunione (come, ad esempio, la vendita della propria quota ereditaria da parte di più coeredi ad un solo coerede).
Qualora i coeredi non riescano a raggiungere un accordo circa la divisione, ciascun erede può sempre adire il giudice per chiedere la pronuncia di una divisione giudiziale ai sensi dell’art. 713 c.c., salvo che il testatore abbia imposto ai coeredi di rimanere in comunione fino a che non sia trascorso un anno da quando tutti i coeredi sono divenuti maggiorenni, o altrimenti lo abbia imposto per i cinque anni successivi all’apertura della successione.
Tuttavia, qualora siano caduti in successione dei beni che erano detenuti dal de cuius in comunione con altri soggetti si può presentare il tema delle masse plurime, che potrebbe complicare le operazioni divisionali.
Esempi pratici di masse plurime
Esempio 1: Tizio e Caio, figli di Sempronio, acquistano da Mevio un immobile in Milano. Mevio redige testamento e nomina suoi eredi universali in parti uguali i due figli.
Apertasi la successione di Mevio, Tizio e Caio divengono titolari di metà dell’immobile paterno in Venezia e il titolo da cui discende il loro diritto di proprietà è la successione ereditaria di Mevio (comunione ereditaria); invece, rispetto all’immobile in Milano, il titolo d’acquisto è la compravendita da Sempronio (comunione ordinaria).
Esempio 2: Tizio compra, all’inizio degli anni 2000, l’appartamento A; Caio compra, quale anno dopo, l’appartamento B (sin qui, non ci sono ancora delle masse comuni, ma solo delle proprietà individuali). Sia Tizio che Caio nominano eredi per testamento Sempronio e Calpurnio; alla morte di Tizio, nel 2010, Sempronio e Calpurnio formano in capo a loro una prima massa; una seconda massa viene formata successivamente, alla morte di Caio.
Anche in questo caso, si è in presenza di masse plurime poiché i medesimi soggetti sono titolari di una pluralità di beni acquistati in virtù di una pluralità di titoli (come la successione di Tizio e la successione di Caio).
Giurisprudenza e divisione delle masse plurime
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, per sciogliere la comunione di beni provenienti da titoli diversi (di masse plurime), e perciò appartenente a distinte comunioni, debba procedersi a tante divisioni quante sono le masse (cfr. Cass. 5798/1992, Cass. 314/2009, Cass. 18910/2020 e, da ultimo Cass. Civ. 23552/2023 che conferma i precedenti in merito alla “necessità di procedere alla formazione di autonomi progetti di divisione, in presenza di pluralità di masse”).
In presenza, dunque, di più comunioni ordinarie o ereditarie tra i medesimi soggetti, non è possibile addivenire allo scioglimento delle stesse con un unico negozio, dovendosi invece procedere a tante distinte divisioni quante sono le masse da dividersi, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all’interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse.
In altre parole, nel caso di specie bisognerebbe prima sciogliere la comunione ereditaria tra Primo e Secondo sull’immobile di Milano (ad esempio, assegnando l’intera metà dell’immobile ad uno solo tra i due coeredi), ed in secondo luogo sciogliere la comunione tra l’erede di Tizio e il fratello Caio.
è possibile riunire le masse sotto un’unica comunione?
Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la possibilità per i condividenti, da un lato, di procedere a un negozio che consenta la riunificazione delle masse sotto un’unica comunione, dimodoché sia possibile pervenire al loro scioglimento tramite un unico atto divisionale (sia esso di natura negoziale o giudiziale, cfr. Cass. 5798/1992, “potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio”).
Cass. 18910/2020 aggiunge che “nell’ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti”. Sul punto è, tuttavia, da segnalare il recente intervento della menzionata decisione della Cassazione n. 23552/2023 che ancora sostiene la necessità che il consenso sia “formulato in maniera scritta, non bastando a tal fine il mero assenso prestato dai difensori”.
Come evitare problemi con le masse multiple
In ogni caso, il problema delle masse plurime può essere evitato qualora si trovi un accordo, volto alla riunificazione delle masse plurime in un’unica comunione, ovvero volto ad addivenire a una divisione unitaria dei beni, fra tutti i condividenti che partecipano alle diverse comunioni esistenti sul medesimo bene (o pluralità di beni).
È chiaro che un giudizio di scioglimento delle masse plurime può porre non pochi problemi, anche solo considerando la duplicazione delle tempistiche e operazioni richieste per lo scioglimento della comunione su un singolo bene. In tali situazioni è consigliabile che i vari condividenti raggiungano un accordo sulla divisione unitaria del bene, per evitare lunghi contenziosi. Ordinariamente, se l’immobile non può essere comodamente diviso (ad esempio per piani), si fa assegnazione al condividente, avente diritto alla quota maggiore, che faccia richiesta di assegnazione ex art. 720 c.c.
Per altro, nel caso di parità di quote, in assenza di accordo si procede all’assegnazione per sorteggio, sicché esiste la possibilità che, a seguito del predetto sorteggio, l’interessato perda la proprietà dell’immobile.