Intelligenza artificiale e arte (umana), un binomio possibile?
Nel dibattito globale sul rapporto tra diritto d’autore e intelligenza artificiale, il caso Thaler v. Perlmutter rappresenta uno dei precedenti più rilevanti. La vicenda nasce dal tentativo dell’informatico Stephen Thaler di ottenere la registrazione del copyright per un’immagine intitolata “A Recent Entrance to Paradise”, generata autonomamente da un sistema di intelligenza artificiale generativa denominato “Creative Machine” da lui sviluppato e indicato come unico autore dell’opera.
Dopo il rigetto dell’istanza da parte dello U.S. Copyright Office, la controversia è approdata dinanzi ai giudici federali. La US Court of Appeals DC Circuit ha confermato nel 2025 la legittimità della decisione amministrativa, affermando che il diritto d’autore statunitense presuppone necessariamente un autore umano. Da ultimo, il 2 marzo 2026, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso di Thaler, confermando quindi la decisione d’appello.
I giudici americani hanno richiamato un’interpretazione sistematica del Copyright Act del 1976. Sebbene la legge non definisca espressamente il termine “autore”, diverse disposizioni presuppongono che esso sia una persona fisica: ad esempio quelle che collegano la durata del copyright alla vita dell’autore o che attribuiscono diritti patrimoniali suscettibili di trasmissione agli eredi.
Queste norme dimostrano che l’intero impianto normativo presuppone la titolarità umana dell’opera. Di conseguenza, un sistema di intelligenza artificiale non può essere qualificato come autore né può essere titolare originario del diritto. È quindi confermato il principio, già sostenuto dallo U.S. Copyright Office, secondo cui il requisito dell’autorialità umana costituisce un elemento strutturale o come efficacemente indicato nella richiamata sentenza, un “bedrock requirement” del diritto d’autore negli Stati Uniti
GC
Parallelamente al contenzioso, lo U.S. Copyright Office ha avviato un ampio processo di consultazione culminato nella pubblicazione di diversi rapporti tra il luglio 2024 e il 2025 nell’ambito dell’iniziativa Copyright and Artificial Intelligence.
Il secondo rapporto, pubblicato nel gennaio 2025, ha chiarito i criteri di registrabilità delle opere generate con l’ausilio di sistemi di AI. In particolare:
- L’autorialità umana resta requisito indispensabile per la protezione.
- Le opere interamente generate da AI non sono tutelate dal copyright.
- L’uso dell’AI come strumento non esclude la tutela, purché l’opera rifletta scelte creative umane.
- Il semplice prompt non costituisce di regola contributo creativo sufficiente, poiché l’utente non controlla gli elementi espressivi dell’output.
- La selezione, organizzazione o modifica creativa dei risultati generati dall’AI può invece integrare autorialità umana.
La decisione nel caso Thaler si inserisce in piena coerenza con l’approccio elaborato dallo U.S. Copyright Office. Il giudizio non affronta direttamente il tema della protezione delle opere create con l’assistenza dell’AI, ma si limita a stabilire che una macchina non può essere considerata autore. Proprio per questo motivo, la pronuncia lascia aperta la questione — centrale nella prassi — del livello minimo di contributo umano necessario per attribuire la titolarità dell’opera.
Il quadro normativo italiano appare sostanzialmente convergente con quello USA
Segnaliamo che l’art. 25 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (attuativa del Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act) ha modificato l’art. 1 della legge sul diritto d’autore inserendo l’attributo “umano” alle parole ‘opere dell’ingegno’ e precisando che la tutela autoriale riguarda le forme di espressione “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.
Anche nel diritto italiano, quindi, l’uso dell’intelligenza artificiale come strumento creativo non esclude la tutela, purché l’apporto umano sia identificabile. L’ipotesi più plausibile è quindi quella di riconoscere il diritto d’autore al soggetto che seleziona, modifica o organizza i risultati prodotti dall’AI, analogamente a quanto suggerito dalle linee guida statunitensi.
SH
Nel 1859, quando la fotografia apparve per la prima volta al Salon, Charles Baudelaire temeva che questo nuovo mezzo tecnologico potesse soppiantare o corrompere l’arte, aiutato dalla “stupidità della moltitudine, sua naturale alleata.” Quasi due secoli dopo, possiamo vedere che le sue paure erano infondate: la fotografia non ha sostituito gli artisti, ma è diventata uno strumento plasmato dalle scelte umane—scegliere cosa fotografare, comporre l’inquadratura, controllare la luce e decidere come rapportarsi alle persone o alle scene rappresentate, con empatia o distacco. Il caso, l’istinto rapido e l’intuizione rimangono centrali: il momento decisivo non può essere completamente orchestrato.
Qualche esempio dell’irripetibilità dell’arte fotografia
Gare Saint-Lazare (1932) di Henri Cartier-Bresson immortala un uomo a mezz’aria mentre salta su una pozzanghera, simbolo della natura effimera della vita e della capacità dell’artista di cogliere un istante irripetibile. Migrant Mother (1936) di Dorothea Lange comunica la sofferenza e la dignità di una donna, cogliendo un momento che, pur guidato dall’occhio del fotografo, dipende dall’espressione e dalla postura irripetibili della madre. Afghan Girl (1984) di Steve McCurry cattura un’intensa emozione umana in uno sguardo indimenticabile.
Il ritratto di John Lennon e Yoko Ono (1980) di Annie Leibovitz mette in scena intimità e vulnerabilità con tempismo e illuminazione attentamente orchestrati, ma resta vivo grazie alle sfumature emotive e alla spontaneità dei soggetti. Gli autoritratti concettuali di Cindy Sherman sfidano la rappresentazione con un controllo preciso di posa e narrazione, pur lasciando emergere elementi di sorpresa. Le fotografie di Palermo di Letizia Battaglia (anni ’70–’90) affrontano la violenza quotidiana con sguardo implacabile, mettendo a nudo crudeltà e resilienza che emergono spontaneamente dalla realtà osservata. Che cosa sarebbe la storia dell’arte—o la condizione umana—senza queste immagini, che mostrano momenti effimeri, universali e profondamente vissuti, capaci di toccare mente e anima?
Oggi, le immagini generate dall’AI possono produrre risultati visivamente sorprendenti, eppure mancano dell’intuizione, del giudizio e dell’impegno emotivo e intellettuale che definiscono l’autorialità. Dove, allora, si trova il limite—quanta partecipazione umana sarebbe necessaria perché un’opera generata dall’AI meriti il diritto d’autore? La linea è difficile da stabilire. Come ricorda la storia della fotografia, gli strumenti digitali possono amplificare la creatività umana, ma non possono sostituire la mente o l’anima dell’uomo, che restano centrali non solo per responsabilità e autorialità, ma anche per le percezioni e le comprensioni che l’arte restituisce a noi.
Articolo apparso originariamente sul Magazine n. 89 di We Wealth. Abbonamenti qui.



