Per configurare la responsabilità per mala gestio deve essere accertato il danno concretamente cagionato alla società
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale
L’ipotesi dell’errore contabile
Il mero errore contabile imputato all’amministratore, per aver ad esempio registrato erroneamente un’operazione di storno, non determina direttamente una responsabilità in capo a quest’ultimo.
Deve prima, infatti, essere accertato il danno concretamente cagionato alla società, tenendo conto degli effetti connessi alla effettiva “recuperabilità” o sanabilità dell’errore.
In buona sostanza, nell’ipotesi di mero errore contabile dell’amministratore ai fini di una sua responsabilità occorre dapprima accertare il nesso causale tra l’eventuale danno e la condotta assunta dall’amministratore.
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Il caso di specie
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22575 del 2023, non ha quindi ravvisato responsabilità per mala gestio a carico dell’amministratore che pure aveva compiuto degli errori:
- nella contabilizzazione delle fatture da emettere
- nel successivo storno degli importi
L’azione di responsabilità avverso gli amministratori e sindaci
Collegandoci a quanto sopra, infatti, spiega la Cassazione, l’azione di responsabilità avverso gli amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale.
Da ciò ne deriva che è onere dell’attore fornire la prova della sussistenza delle violazioni contestate e del nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.