Con il recente Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. “Decreto Bollette”), il sistema penal-tributario si è arricchito di una nuova causa speciale di non punibilità, disciplinata dall’articolo 23 del decreto e specificamente riservata alle fattispecie criminose di omesso versamento e indebita compensazione di crediti non spettanti di cui agli articoli 10-bis, 10- ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 74/2000.
Stando alla nuova normativa i contribuenti che abbiano posto in essere comportamenti riconducibili alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di Iva o indebita compensazione di crediti non spettanti, potranno beneficiare di una speciale causa di non punibilità, subordinata al rispetto di una serie di specifiche procedure propriamente volte a prevenire le liti e finalizzate a incentivare la definizione di vertenze tra il Fisco e il contribuente. Procedure che sono annoverate nel testo della nuova Legge di Bilancio 2023. Invero, la novella causa di non punibilità si pone a completamento di un sistema che prevedeva già un’altra causa di non punibilità per le medesime fattispecie di reato, disciplinata dall’art. 13 comma 1 d.lgs. 74/2000. Particolarmente interessante appare quindi il confronto tra le due fattispecie. Una prima significativa differenza tra le due disposizioni è rappresentata dal limite temporale entro il quale poter beneficiare delle relative cause di non punibilità. Da un lato, infatti, l’art. 13 del d.lgs. 74/2000 prevede che la causa di non punibilità possa operare solo laddove il debito tributario risultasse estinto – mediante il pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
L’art. 23 del nuovo decreto, invece, ha previsto come termine ultimo per il pagamento del debito tributario quello della pronuncia della sentenza in grado di appello. Ebbene, l’elemento di differenza sembra prestare il fianco ad alcune osservazioni di carattere critico. Anzitutto, le ragioni di deflazione processuale poste a fondamento della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del d.lgs. 74/2000 – volte a evitare il processo penale – non sono state prese in considerazione dalle norme che disciplinano la nuova causa di non punibilità. Inoltre, si individuano profili di criticità anche in termini di ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Difatti, non trova giustificazione la differenza di trattamento tra quei soggetti imputati che saranno in grado di estinguere il proprio debito secondo le procedure speciali prima della sentenza di appello, e coloro che, avendo già provveduto all’estinzione del debito prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio ma successivamente all’apertura del dibattimento, non saranno nella posizione di beneficiarne. Ulteriore rilevante profilo differenziale tra le due cause di non punibilità consiste poi nel tempo messo a disposizione del contribuente per il pagamento del debito tributario mediante rateizzazione, con annessa disciplina della conseguente sospensione della prescrizione.
Difatti, l’articolo 13 co. 3 del d.lgs. 74/2000 prevede un termine di tre mesi – prorogabile una sola volta dal giudice per non oltre tre mesi –, mentre l’art. 23 del nuovo decreto fa un generico riferimento a una sospensione del processo, senza indicare un termine massimo né disciplinare un meccanismo di proroghe. Inoltre, se da un lato l’art. 13 prevede espressamente la sospensione del termine di prescrizione del reato – durante il periodo concesso per il pagamento del debito tributario –, dall’altro lato la nuova causa di non punibilità non fa alcun riferimento né alla prescrizione, né alla sospensione del termine di improcedibilità, con buona pace dei dichiarati obiettivi deflattivi della Riforma Cartabia.
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