Una novità introdotta dalla riforma è l’obbligatorietà per ciascuna delle parti di depositare una disclosure completa sulla propria situazione reddituale e patrimoniale
Il nuovo rito in vigore dal 1 marzo 2023 impone che si “giochi a carte scoperte” in ordine alle proprie condizioni economiche
Una delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia nei procedimenti giudiziari conseguenti alla crisi tra coniugi, conviventi e uniti civilmente è l’obbligatorietà per ciascuna delle parti di depositare una disclosure completa sulla propria situazione reddituale e patrimoniale nonché un documento chiamato “piano genitoriale” relativo al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Cosa prevede il nuovo rito?
Il nuovo rito in vigore dal 1 marzo 2023 impone, infatti, che si “giochi a carte scoperte” e il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete, è valutato ai fini della decisione.
Nello specifico l’art. 473-bis.18 precisa il dovere di leale collaborazione delle parti, affermando che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96“.
Con tale articolo, il legislatore impone un comportamento di lealtà processuale che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, in osservanza degli obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), con la finalità di tutelare i diritti del coniuge debole e quelli dei minori.
In concreto, la Riforma ha imposto che in occasione del deposito del primo atto, qualora si svolgano domande di contributo economico per un coniuge ovvero per i figli minori, oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi, entrambi i coniugi dovranno depositare gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi, in essere ovvero chiusi negli ultimi tre anni (questo consentirà al giudice di avere conoscenza dei saldi periodici e di verificare tutte le operazioni in entrata e in uscita registrate sui conti) nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali compresiva della documentazione che dimostri in che modo si è venuti in possesso di tali beni, come, per esempio, gli atti notarili da cui risulta anche il prezzo pagato per l’acquisto.
Il “piano genitoriale”
Inoltre, le coppie con figli minori dovranno compilare e depositare un ulteriore documento denominato “piano genitoriale” – una vera a propria “fotografia” della vita della vita familiare – la cui finalità è quella di aiutare il giudice a decidere, adottando in sede di prima udienza i provvedimenti provvisori di natura economica e di suddivisione dei tempi di vista, che più rispondono all’interesse del minore.
Il piano genitoriale, richiesto dall’articolo 473 bis-12, comma quarto, c.c. dovrà riportare le indicazioni circa gli impegni e le attività quotidiane dei figli secondo l’impostazione che i genitori hanno concordato durante la convivenza: dalla scuola fino alle attività sociali, sportive e ricreative fino alle frequentazioni abituali e alle vacanze.. insomma una attenta e precisa descrizione delle scelte educative, sanitarie ed assistenziali che i genitori avevano adottato nell’interesse dei figli prima della crisi familiare.
Nello specifico, al giudice dovrà essere indicato dove e con chi vive il minore al momento in cui è depositato il ricorso nel procedimento, e se ci sono altre persone conviventi e quali rapporti hanno con lui, ad esempio altri figli di uno solo dei suoi genitori; la scuola frequentata, con l’indicazione dell’ammontare di rette e spese accessorie in caso d’iscrizione a istituti o Università privati, i costi preventivati per eventuali corsi all’estero, l’esigenza di assistenza o sostegno durante le lezioni, ad esempio per disturbi dell’apprendimento.
Sul fronte della salute vanno specificate le patologie sofferte, la percezione di indennità, la disponibilità di polizze sanitarie. Ma anche gli sport praticati, a partire da quando e con i relativi esborsi. Affinché possa decidere con più consapevolezza, il Giudice deve conoscere la giornata-tipo: chi si occupa del minore attualmente; se entrambi i genitori lavorano, con quali orari, e se ci sono nonni, altri congiunti o una baby-sitter che se ne prendono cura quando mamma e papà sono impegnati fuori casa o durante le vacanze scolastiche e le festività.
Avranno importanza, infine, le frequentazioni e la permanenza presso altri parenti, come zii e cugini, e altre figure di riferimento perché quando “la coppia scoppia”, il giudice deve conoscere quali sono le persone che possono essere di supporto ai genitori nelle gestione dei minori.
Inoltre anche nel piano genitoriale occorrerà dare specifiche sulle case che il minore ha avuto a disposizione – sia in relazione alla casa familiare sia in relazione alle case vacanza in Italia o all’estero – specificando se gli immobili sono di proprietà, in locazione (con indicazione dei canoni, data di stipula e durata), comodato o detenuta ad altro titolo, la superficie e il numero di vani; se ciascun genitore dispone di un’autonoma soluzione abitativa, le informazioni devono riguardare entrambi gli immobili, in modo da individuare sistemazioni adeguate. A completare l’istantanea sul tenore di vita del minore, le altre attività familiari: la consuetudine di viaggi, l’abbonamento a teatro o allo stadio, l’iscrizione a circoli ricreativi, culturali o sportivi con relativa quota.
Tali documenti permetteranno al Giudice di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del coniuge e dei minori, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle abitudini consolidate ovvero permetteranno al Tribunale di “controllare” la corrispondenza degli accordi raggiunti all’interesse del coniuge debole e/o dei minori.
Il deposito della disclosure e del piano genitoriale
L’obbligazione di deposito della disclosure e del “piano genitoriale” è anche prevista non solo nei procedimenti giudiziari ma anche in quelli consensuali. In questo caso, però il Tribunale di Milano consente ai coniugi di rinunciare al deposito della disclosure – ma non al “piano genitoriale” – ma i coniugi devono dichiarare di averne comunque preso visione reciprocamente.
Il comportamento inadempiente può essere valutato dal giudice come argomento di prova, vale a dire che il giudice potrebbe presumere che la parte reticente abbia qualcosa da nascondere al Tribunale e quindi disporre indagini ancora più stringenti fino ad arrivare a respingere le sue domande, ritenendole non sufficientemente provate.
Ma ancora. Il Giudice all’esito della prima udienza di comparizione, può ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi anche della polizia tributaria. La situazione, poi, si fa ancora più “difficile” allorquando vi sono figli minori: a tutela dei loro interessi patrimoniali, infatti, il giudice può anche disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, purchè garantisca il diritto delle parti a dedurre prova contraria.
Quindi, attenzione a rendere in giudizio informazioni false o fare produzioni documentali inesatte o parziali sulle proprie condizioni economiche perché la Riforma ha introdotto la possibilità di iscrizione ipotecaria, di ottenere il sequestro dei beni mobili ed immobili o dei crediti del coniuge debitore anche a garanzia dell’adempimento dei provvedimenti provvisori, senza dover attendere anni la sentenza definitiva del procedimento.
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