Esiste una presunzione legale relativa in relazione alle attribuzioni rivolte a beneficiari residenti in Italia da istituti esteri che hanno contenuto analogo ai trust istituiti in Italia
Qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito
Con una recente risposta a interpello, n. 221/2023, l’Agenzia delle entrate ha recentemente espresso chiarimenti in merito al regime di tassazione previsto per le fondazioni di famiglia, istituite in Lichtenstein.
Più in particolare, l’Agenzia ha risposto alle richieste dell’istante che chiedeva quale fosse il corretto trattamento fiscale da applicare alle attribuzioni ricevute da un soggetto fiscalmente residente in Italia, da parte di una fondazione di famiglia istituita secondo la disciplina del Liechtenstein.
Fondazioni di famiglia del Lichtenstein
Come messo in evidenza dall’Agenzia, una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi quale istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest’ultimo e, conseguentemente, essa può essere soggetta alle disposizioni fiscali allo stesso applicate.
Il nostro ordinamento, infatti, ammette che istituti analoghi al trust siano disciplinati come tali ove ordinamenti stranieri assegnino loro un ”nomen iuris” diverso.
In questo senso, come previsto dall’articolo 45, comma 4 quater, del Tuir, qualora in relazione alle attribuzioni a beneficiari residenti in Italia, da istituti esteri aventi contenuto analogo al trust, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Infatti, come tra l’altro chiarito nella circolare 34/E del 2022, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario residente, si applica una presunzione legale relativa, con il fine di assicurare l’imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario della ”attribuzione” non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell’attribuzione ricevuta.
Esiste dunque una presunzione legale relativa in relazione alle attribuzioni rivolte a beneficiari residenti in Italia da istituti esteri che hanno contenuto analogo ai trust istituiti in Italia. In questo senso, qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
La presunzione legale relativa ha la finalità di assicurare l’imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della ”attribuzione” effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.
L’applicazione della disposizione implica che sia operata una distinzione tra la quota di attribuzione riferibile:
- al ”patrimonio”, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo ”trasferimento” effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust
- al ”reddito”, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso. Ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana.
Pertanto, l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del trustee, la distinzione fra il ”patrimonio” e il ”reddito”, come sopra definiti.
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Caratteristiche principali del trust
L’articolo 2 della Convenzione Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore dal gennaio 1992 dispone che:
- per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato
- i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee
- il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Mediante tale istituto il disponente trasferisce ad un altro soggetto, il trustee, beni e diritti affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Con le novità introdotte in materia, da ultimo con la Circolare n. 34/E del 2022, è stato, tra l’altro, chiarito che nel caso di trust trasparente (vale a dire trust con ”beneficiario individuato”) il reddito prodotto dal trust è ”imputato” al beneficiario ”in ogni caso”, cioè ”indipendentemente” dalla ”effettiva percezione”, secondo un criterio di imputazione per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione in capo al beneficiario individuato.
Nel caso di trust opaco ovvero di trust in cui il beneficiario non sia ”individuato”, l’imposizione dei redditi prodotti avviene nei confronti del trust stesso.