L’art. 1, commi 427-436, della L. 30.12.2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) segna il ritorno di una misura cardine per la competitività del sistema produttivo: l’iper-ammortamento. L’agevolazione mira a stimolare gli investimenti in asset ad alto contenuto tecnologico e impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile, garantendo una significativa riduzione del carico fiscale per le imprese residenti.
Questa nuova disciplina rappresenta un importante cambio di rotta: essa sostituisce, infatti, i precedenti regimi basati sui crediti d’imposta, nello specifico il bonus investimenti in beni strumentali e il bonus Transizione 5.0, ripristinando il meccanismo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile.
Iper-ammortamento 2026: soggetti ammessi e requisiti di accesso
L’agevolazione è rivolta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Tuttavia, per le imprese potenzialmente beneficiarie, l’effettiva fruizione della misura è strettamente subordinata al rispetto di due requisiti fondamentali: l’osservanza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (specifiche per ciascun settore) e il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assistenziali nei confronti dei lavoratori.
Restano invece espressamente esclusi dal beneficio i soggetti che versano in stato di crisi, quali le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento o sottoposte ad altre procedure concorsuali. L’esclusione opera, inoltre, per le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Investimenti agevolabili con l’iper-ammortamento 2026
Il regime dell’iper-ammortamento è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
La misura si concentra su due macro-categorie di beni, riprendendo le tipologie già oggetto dei precedenti crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0:
- a) Beni materiali e immateriali 4.0: beni strumentali nuovi inclusi negli elenchi degli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.
- b) Asset per l’autoconsumo energetico: beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Per entrambe le categorie, l’accesso all’agevolazione resta vincolato a due caratteristiche comuni: i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e fabbricati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (See).
Iper-ammortamento 2026: misura dell’agevolazione e percentuali
L’agevolazione si configura come una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Tale beneficio si traduce in una variazione extracontabile in diminuzione da operare in dichiarazione dei redditi ai fini Ires e Irpef.
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 427, della L. 199/2025, la maggiorazione del costo è modulata secondo i seguenti scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota di investimenti eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota di investimenti superiore a 10 milioni e fino al limite di 20 milioni di euro.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda il mantenimento dell’agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione del bene presso strutture estere. La fruizione delle quote residue non viene meno a condizione che il bene originario venga sostituito con un nuovo asset materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Tuttavia, qualora il costo del nuovo investimento risulti inferiore a quello del bene sostituito, il beneficio proseguirà unicamente fino a concorrenza del minor costo sostenuto.
Iter di accesso all’iper-ammortamento 2026: comunicazioni al Gse
Secondo quanto riportato nella bozza del decreto attuativo, la quale potrebbe essere soggetta a lievi modifiche nella sua versione definitiva, l’accesso all’iper-ammortamento sarà regolato da un sistema di monitoraggio gestito dal Gse, articolato in tre fasi obbligatorie:
1) Comunicazione preventiva: necessaria per la prenotazione delle risorse necessarie all’investimento.
2) Comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo della fase preventiva. In questa fase, l’impresa deve attestare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, fornendo i dati identificativi delle relative fatture.
3) Comunicazione di completamento: da trasmettere al termine dell’investimento, corredata dalle dichiarazioni che attestano il possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile richiesta.
Documentazione richiesta per l’iper-ammortamento 2026
Per garantire la spettanza del beneficio, le imprese devono predisporre un fascicolo documentale specifico, composto da:
- Perizia tecnica asseverata: un documento che certifichi le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione. Per gli investimenti in beni 4.0 con costo unitario inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
- Attestazione “Made in Ue”: documentazione volta a provare l’origine comunitaria del bene. È richiesta una dichiarazione d’origine del produttore o un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante che il bene è stato prodotto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale in territorio Ue o See.
- Certificazione contabile: finalizzata a confermare l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corretta corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
Iper-ammortamento 2026: confronto con i crediti d’imposta
Il ritorno all’iper-ammortamento segna un netto cambiamento rispetto alla recente stagione dei crediti d’imposta. Sebbene il perimetro dei beni agevolabili rimanga, in linea generale, invariato, cambiano radicalmente le modalità di fruizione: si passa infatti dalla compensazione tramite modello F24 alla variazione extracontabile in diminuzione nel modello Redditi.
Sotto il profilo del cash-flow, il sistema dei crediti d’imposta garantiva un recupero dell’investimento più immediato. L’iper-ammortamento, di contro, dilaziona il beneficio lungo l’intero periodo di ammortamento del bene e richiede un reddito imponibile capiente. Tuttavia, a fronte di una fruizione più lenta, il ritorno in termini assoluti risulta maggiore.
Oltre al meccanismo di calcolo, la disciplina introduce requisiti più stringenti, in particolare richiedendo l’attestazione “Made in Ue” dei beni strumentali e un iter di accesso al beneficio più articolato rispetto al passato. Nonostante una burocrazia più complessa, le importanti percentuali di maggiorazione confermano la ferma volontà del legislatore di premiare le imprese che investono strategicamente in asset ad alto contenuto tecnologico e nella transizione energetica.
(Articolo scritto in collaborazione con la dott.ssa Asia Zaltron, collaboratrice di Studio Righini)

