È fiscalmente inesistente il trust in cui il trustee (o fiduciario) non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari, seppur in modo indiretto.
È fiscalmente inesistente il trust in cui il trustee (o fiduciario) non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari, seppur in modo indiretto. Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 796 del 1 dicembre 2021.
Nel rispondere alla questione oggetto di interpello, concernente l’istituzione di un trust nell’ottica di un passaggio generazionale d’impresa, l’amministrazione finanziaria ricorda anzitutto che la condizione essenziale affinché un trust – istituto tipicamente anglosassone e riconosciuto in Italia per effetto della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 – possa essere qualificato come un autonomo soggetto ai fini fiscali, è che sussista un effettivo potere del trustee di amministrare autonomamente e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
Richiamando le precedenti posizioni espresse nelle circolari 43/E/2009 e 61/E/2010, l’Agenzia individua alcune tipologie di trust da ritenere fiscalmente inesistenti in quanto “interposti” (con la conseguenza che i redditi del trust devono continuare ad essere attribuiti al disponente), tra le quali quelle in cui:
i) il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente, a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
ii) il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto medesimo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
iii) ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Oltre a tali casi, secondo le richiamate circolari, vi è un’ipotesi di trust inesistente anche laddove il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Circostanza che si verifica, seppur in maniera indiretta, nel caso oggetto di interpello ove si rileva che in molti casi l’operato del
trustee è subordinato al parere o al consenso di un guardiano, che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari.
Per tali motivi, conclude l’amministrazione finanziaria, il trust in questione non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, con ciò comportando che i redditi (solo formalmente) prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.
È fiscalmente inesistente il trust in cui il trustee (o fiduciario) non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari, seppur in modo indiretto. Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 796 del 1 dicembre 2021.Nel rispondere alla questio…
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