Il trust rappresenta uno strumento di pianificazione e gestione patrimoniale particolarmente apprezzato nel contesto imprenditoriale. La sua “anima” flessibile e versatile rende lo strumento molto utile nella fase del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia. Esso, infatti, consente il soddisfacimento di tutta una serie di esigenze che una gestione “in proprio” difficilmente permette di realizzare.
Sotto tale profilo, è facile immaginare molteplici situazioni a fronte delle quali l’imprenditore si ritroverebbe a temere la disgregazione del proprio patrimonio aziendale, così avvertendo la necessità di disciplinare in vita, prima ancora che abbia luogo la sua successione a causa di morte, la proprietà e il governo dell’impresa di famiglia per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Alcuni esempi di utilizzo del trust
A titolo esemplificativo, si pensi all’imprenditore che vuole individuare sin da subito il discendente più idoneo a continuare la gestione dell’azienda di famiglia; oppure all’imprenditore che, avendo i discendenti ancora in tenera età, teme di non avere la possibilità di scegliere in futuro quali tra essi siano in grado di proseguire l’attività imprenditoriale, qualora dovesse improvvisamente venire a mancare; o, ancora, all’imprenditore che ritiene non vi sia, sempre tra i discendenti, un soggetto idoneo a portare avanti l’impresa di famiglia quando si aprirà la sua successione a causa di morte, ecc.
L’esperienza ha mostrato come il testamento non sempre riesca a intercettare e comporre le diverse esigenze che si palesano nella realtà sociale. Invece il trust consente di superare tutte queste problematiche assicurando unità di gestione dell’impresa di famiglia. Tale strumento, inoltre, permette di scongiurare il rischio di frammentazione del patrimonio aziendale, così come la sua disgregazione a causa dell’incapacità gestionale di coloro che verrebbero ad esserne titolari a seguito di successione a causa di morte.
Laddove implementato con l’intento di realizzare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, il trust determina il trasferimento di un’azienda o di una quota di partecipazione al capitale di una società dal disponente-imprenditore al trustee; il disponente-imprenditore definisce il programma che il trustee è tenuto a svolgere in relazione ai beni e diritti che gli vengono trasferiti e vincolati in trust; infine il trustee opera nell’interesse di uno o più beneficiari, ovvero dei soggetti che il disponente intende avvantaggiare con l’istituzione del trust e ai quali, alla scadenza del termine di durata del trust, saranno trasferiti i beni vincolati in trust.
Le due tipologie di utilizzo del trust
Nella prassi professionale è possibile riscontrare due principali tipologie di utilizzo del trust in un’ottica di pianificazione successoria del capitalismo familiare: il trust inter vivos in funzione successoria e il trust testamentario.
Il trust inter vivos in funzione successoria
Nel caso di trust inter vivos in funzione successoria, la dotazione dello strumento è effettuata soltanto in un secondo momento, ovvero al momento della morte del disponente mediante l’inserimento nelle disposizioni testamentarie (è comunque possibile che questa avvenga contestualmente all’atto istitutivo o con separato atto, ma sempre nell’immediatezza dell’atto istitutivo sotto un profilo temporale).
Ciò significa che all’atto istitutivo, nel quale il disponente individua le regole a cui il trustee dovrà attenersi nell’amministrazione dei beni, seguiranno uno o più negozi dispositivi con i quali il medesimo disponente trasferirà al trustee i beni o diritti designati, affinché quest’ultimo se ne serva per realizzare il compito che gli è stato affidato.
Quando il trust assume tale configurazione, il disponente conserva la titolarità dei beni sino al momento dell’apertura della sua successione. Ne deriva che egli potrà disporre liberamente di tali beni sino a tale data (a meno che, come detto, la dotazione in trust sia regolata diversamente); con il testamento, quindi, egli andrà a prevedere le disposizioni di conferimento dei beni in trust, fermo restando che tale atto può essere sempre revocato e modificato sino al momento della sua morte.
Conseguenza diretta di quanto evidenziato è che l’effetto segregativo del trust non opererà sino al momento dell’apertura della successione, con conseguente assoggettamento di tali beni a tutte le vicende che dovessero interessare la persona del disponente. Alla sua morte, invece, i beni saranno trasferiti automaticamente in trust per essere amministrati dal trustee e trasferiti ai beneficiari del fondo solo decorso il termine finale stabilito dal disponente nell’atto istitutivo. Tale soluzione ha altresì il vantaggio di evitare la c.d. comunione ereditaria e le relative problematiche in tema di divisione.
Il trust testamentario
Invece nel caso di trust testamentario (ovvero, di trust istituito mediante testamento), il testamento è al tempo stesso atto istitutivo e atto di dotazione del trust, in quanto lo strumento viene istituito mediante un atto mortis causa.
Tale struttura si rivela ancor più flessibile della precedente (e cioè del trust inter vivos in funzione successoria) poiché l’atto istitutivo, essendo contenuto in una disposizione testamentaria, potrà essere oggetto di revoca o modifiche sino al momento della morte del disponente.
Anche in questo caso, inoltre, il disponente manterrà la titolarità dei beni sino al momento dell’apertura della sua successione.