L’art 2 del Dpr 346/1990 (Tus), rubricato “territorialità dell’imposta”, prevede che l’imposta sulle successioni e donazioni (Isd) sia dovuta nell’ipotesi in cui:
(i) il de cuius/donante sia residente in Italia, con riferimento ai trasferimenti di beni esistenti in Italia e all’estero in favore degli/dei eredi/donatari;
(ii) il de cuius/donante non sia residente in Italia, con riferimento esclusivamente ai trasferimenti di beni esistenti in Italia in favore degli/dei eredi/donatari.
L’orientamento che l’Agenzia delle entrate sulla verifica del requisito della territorialità dell’imposta
In ragione di quanto sopra e considerando l’orientamento che l’Agenzia delle entrate aveva espresso prima della pubblicazione, l’11 agosto 2021, della bozza di circolare, la verifica del requisito della territorialità dell’imposta (come, per esempio, rispetto a quali beni trasferiti dal de cuius/donante sia dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni) era, di fatto, agevole:
(i) nell’ipotesi in cui il settlor fosse residente in Italia, l’imposta sulle successioni e donazioni era dovuta – all’atto della disposizione dei beni in trust – rispetto ai beni esistenti in Italia e all’estero;
(ii) nell’ipotesi in cui il settlor fosse residente all’estero, l’imposta sulle successioni e donazioni era dovuta – all’atto della disposizione dei beni in trust – rispetto ai beni esistenti esclusivamente in Italia.
La bozza di circolare sulla disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte dirette e indirette
La summenzionata bozza di circolare è degna di nota nella parte in cui, uniformandosi al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito definitivamente che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta non all’atto della disposizione dei beni in trust, bensì all’atto della devoluzione dei beni in trust in favore dei beneficiari; ciò che non è stato, tuttavia, ancora chiarito è in quale momento sia necessario procedere alla verifica del requisito della territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto della disposizione dei beni in trust oppure al momento della devoluzione dei beni in trust in favore dei beneficiari?
Ove, infatti, l’Agenzia reputasse che la verifica della territorialità dovesse essere condotta “a monte” (come all’atto della segregazione dei beni in trust) potrebbero insorgere notevoli complicazioni rispetto alla verifica in commento.
Caso di un trust che si occupa della gestione dinamica di un patrimonio con un asset allocation molto varia
Si pensi, ad esempio, al caso di un trust che si occupa della gestione dinamica di un patrimonio con un asset allocation molto varia (per esempio, immobili siti all’estero, investimenti in gestioni patrimoniali presso intermediari italiani e partecipazioni in srl). Nel caso in cui, nel corso degli anni, il trust decidesse di modificare – anche significativamente – la natura dei beni in cui investire, nonché la loro “collocazione geografica” (per esempio, “spostare” le gestioni patrimoniali da intermediari italiani a intermediari lussemburghesi), si potrebbero dover affrontare situazioni delicate. Per esempio, se la verifica della territorialità dovesse essere condotta “a monte”, ci si troverebbe – ragionevolmente – a dover condurre una verifica su beni che “oggi” (devoluzione dei beni in favore dei beneficiari) non sono più quelli di “ieri” (segregazione dei beni in trust).
In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia
Se il momento decisivo per la debenza dell’imposta sulle successioni e donazioni è quello della devoluzione dei beni ai beneficiari, è auspicabile – per coerenza con l’indirizzo ministeriale fornito nella bozza di circolare, ma anche per semplicità “operativa” – che l’Agenzia delle entrate chiarisca espressamente che solo in tale momento debba essere verificato il requisito della territorialità.