- intermediari finanziari;
- società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie), ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
- società di partecipazione non finanziaria e assimilati (holding non finanziarie), ovverosia (i) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, o (ii) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Il caso
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda la corretta qualificazione giuridica di una società a responsabilità limitata, partecipata al 100% da una signora che ne riveste altresì la carica di amministratore unico e rappresentante legale.
La società chiede quindi se la stessa rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 162-bis del Tuir (in materia di intermediari finanziari e società di partecipazione) e, conseguentemente, si inquadri come holding finanziaria o come holding non finanziaria, detenendo strumenti finanziari di diversa natura e avendo come oggetto sociale le seguenti attività:
- l’assunzione di partecipazione e gestione di partecipazioni in altre società o enti;
- l’acquisto, la gestione e la vendita di titoli di debito e azionari, quotati e non, prodotti finanziari e averi mobiliari in genere;
- la compravendita, la permuta, la locazione, l’affitto di beni immobili ed ogni ulteriore attività connessa e accessoria.
I chiarimenti dell’Agenzia
Sulla base delle particolari modalità operative con cui la società svolge la propria attività, l’Agenzia esclude che la stessa possa essere ricondotta ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 162-bis del Tuir, con conseguente determinabilità della base imponibile Ires e del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le modalità previste per le società industriali e commerciali. Più precisamente:
- in via preliminare, l’Agenzia esclude la qualificazione dell’istante quale intermediario finanziario ex lettera a) dell’articolo 162-bis suddetto, in considerazione del fatto che, sebbene l’attività di gestione del portafoglio finanziario sia effettuata in qualità di investitore professionale, la stessa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, ma persegue mere finalità di impiego della liquidità nell’interesse del titolare (ossia della società medesima), difettando, pertanto, la caratteristica tipica degli intermediari finanziari dell’attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico;
- con riferimento, invece, alla possibile inclusione della società tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 162-bis, l’Agenzia precisa che la stessa risulta legata alla composizione del totale dell’attivo patrimoniale, come stabilito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo. Al riguardo, si ha esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in soggetti diversi dagli intermediari finanziari a seconda che l’ammontare complessivo delle partecipazioni, rispettivamente, in intermediari finanziari o soggetti diversi da questi ultimi sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio. Peraltro, con risposta a interpello 13 gennaio 2021, n. 40, la stessa Agenzia ha chiarito che il cosiddetto test di prevalenza ha carattere relativo, sussistendo la prevalenza anche quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50% dell’attivo dello stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell’attivo di stato patrimoniale.
Tali considerazioni portano a escludere che le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi (come nel caso di specie) rientrino tra quelle soggette al test di prevalenza, poiché transitate esclusivamente nell’attivo circolante. Al contrario, vi rientrerebbero quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.
Conclusioni
A seguito delle modifiche apportate dalla direttiva Atad alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, sono state numerose le occasioni in cui si è reso necessario l’intervento dell’Agenzia delle entrate, chiamata a precisarne e a delimitarne, come nel caso in esame, l’ambito applicativo.
La pronuncia in commento assume particolare rilevanza, poiché non solo consente di individuare il regime tributario applicabile alle società che gestiscono portafogli finanziari a fini meramente speculativi, ma consente altresì di escludere, in capo alle stesse, i conseguenti oneri comunicativi all’archivio dei rapporti finanziari e ai fini Fatca/Crs (disposizioni in materia di scambio automatico di dati fiscali tra Stati).
Al riguardo, infatti, si osserva come l’attività finanziaria consistente nella negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio, in “contropartita diretta”, e cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato a operare da parte di terzi, esclude qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti.
Per tali motivi, l’assenza di rapporti finanziari con soggetti terzi fa venir meno:
- l’obbligo di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata all’Agenzia delle entrate, gravante sulle imprese che si qualificano come “impresa di investimento” ex articolo 4, comma 1, della direttiva Mifid 2 (direttiva 2014/65/Ue);
- gli obblighi di due diligence e comunicazione Facta/Crs propri delle istituzioni finanziarie italiane che siano istituzioni di deposito, istituzioni di custodia, imprese di assicurazione specificate o entità di investimento, per difetto dei requisiti di cui all’articolo 1, n. 5), lettera c) del Dm 6 agosto 2015 e all’articolo 1, comma 1, lettera h), del Dm 28 dicembre 2015.