L’utilizzo commerciale di uno yacht permette di ottimizzare i costi di gestione e trarre profitto da un bene che non è soltanto un mezzo per la navigazione ma è anche uno strumento di investimento
Impiegare uno yacht a fini commerciali consente, a certe condizioni, di fruire di alcune agevolazioni fiscali
Il Codice della nautica da diporto reca tutte le disposizioni concernenti la navigazione da diporto, intendendo per tale la navigazione a scopi commerciali o senza fini di lucro effettuata in acque marittime o interne.
I mezzi per la navigazione da diporto, come segnalato nel volume Nautica & Fisco (rilasciato dall’Agenzia dell’entrate e da Confindustria nautica) si suddividono in diverse categorie a seconda – in linea generale – della lunghezza dello scafo.
In questi termini, le unità da diporto sono le costruzioni di qualunque tipo destinate alla navigazione; le navi da diporto, invece, sono le unità che presentano uno scafo superiore a 24 metri; le imbarcazioni da diporto sono i mezzi che hanno uno scafo compreso tra i 10 e i 24 metri; e, infine, i natanti sono le unità con scafo inferiore (o pari) a 10 metri.
Alla luce di questa premessa, è necessario comprendere – in particolare – per le navi da diporto e per le imbarcazioni da diporto (che, se impiegate a fine di lucro, possono essere definite anche yacht in commercial use), quali sono i principali obblighi documentali.
Al riguardo, tra i principali documenti che il proprietario di uno yacht deve possedere, rientrano: la licenza di navigazione, che deve essere tenuta a bordo in originale o in copia autentica; il certificato di navigabilità (relativo alla sicurezza del mezzo); la dichiarazione di potenza del motore; il documento che riporta tutti gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà; il documento recante il numero massimo di persone trasportabili sul mezzo; l’assicurazione obbligatoria, tenendo a mente che la responsabilità civile verso i terzi che discende dalla navigazione segue le stesse regole della circolazione dei veicoli su strada.
Chiarito questo aspetto, occorre approfondire il caso in cui i mezzi per la navigazione da diporto siano impiegati a titolo commerciale – dunque a fini di lucro.
L’uso commerciale dello yacht viene alla luce nel momento in cui (tra le altre ipotesi) tra il proprietario del mezzo e il consumatore finale viene sottoscritto un contratto di locazione o di noleggio.
Dal contratto di locazione, che deve essere fatto per iscritto (a pena di nullità) e deve essere tenuto a bordo in originale, deve emergere il fatto che l’unità da diporto è ceduta in godimento ad un soggetto diverso dal proprietario, definito locatario o conduttore, dietro pagamento di un certo corrispettivo e per un determinato lasso di tempo.
Come disposto nel Codice della nautica da diporto, se lo yacht è adibito – a fronte di un contratto di locazione a favore di terzi – ad attività commerciale, è necessario che il proprietario risulti iscritto nel registro delle imprese come ditta individuale o come società.
Ai fini fiscali, la cessione di uno yacht a fini commerciali non è imponibile Iva nel momento in cui risulti evidente la destinazione commerciale e si dimostri che il mezzo è adibito alla navigazione in alto mare (che sussiste quando il mezzo può uscire dalle acque territoriali). È necessario, ai fini dell’esenzione Iva, che entrambi le condizioni sussistano.
Il noleggio, invece, rappresenta la forma contrattuale più utilizzata quando si intende mettere a disposizione di terzi l’unità da diporto con l’equipaggio.
Il contratto di noleggio di yacht (detto yacht charter) deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme.
Anche in questo caso, il noleggio di unità da diporto non è imponibile agli effetti dell’Iva se queste risultano adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali.
E invero, poiché questi temi di natura fiscale, in particolare quando legati al contratto di noleggio e di locazione, sono particolarmente complessi e involgono anche l’ulteriore criterio della territorialità (dalla quale può dipendere o meno l’applicazione dell’Iva sulle operazioni di noleggio o locazione), può essere opportuno rivolgersi ad un consulente esperto al fine di meglio inquadrare la fattispecie concreta e individuare la formula contrattuale idonea.