Il decreto prevede che le erogazioni in denaro e in natura disposte nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, diano diritto a una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% della liberalità per un importo non superiore a 30mila euro.
Questo regime presenta, in parte, analogie con la disciplina delle liberalità in favore degli enti del terzo settore non commerciali – peraltro richiamata indirettamente e limitatamente alla valorizzazione delle erogazioni in natura – e, per altra parte, similitudini con la norma tributaria in materia di detrazioni per oneri (art. 15, lett. h del Tuir) ove tuttavia le finalità da perseguirsi sono culturali e di spettacolo.
L’affinità con la previgente disciplina del terzo settore suggerisce poi qualche riflessione sull’impossibilità di cumulare la detraibilità prevista dal decreto con le agevolazioni fiscali previste (a titolo di deduzione o di detrazione di imposta) da altre disposizioni di legge a fronte di medesime erogazioni pur sempre finalizzate a contrastare il covid-19. Sicchè, per esempio, ove l’intenzione fosse di regalare in denaro e/o in natura più di 100mila euro – quindi con emersione di un’eccedenza indetraibile – potrebbe essere utile valutare anche altri regimi previgenti in materia di erogazioni liberali ovvero considerare la possibilità che a donare sia una società (si veda infra) magari controllata dal benefattore.
Il richiamo implicito alla disciplina del terzo settore può tornare utile anche sotto il profilo degli adempimenti da porre in essere per beneficiare della detrazione prevista dal decreto. Cosicché per quanto riguarda le erogazioni in natura si potrà fare riferimento al decreto 28.11.2019 (di cui si dirà oltre), per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro la detrazione sarà consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento (previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241/1997).
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, viene prevista la piena deducibilità ai fini Ires e Irap. Per questi soggetti l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la deducibilità spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in esame (circolare n.8/2020). Ciò in quanto la deduzione in esame è collegata esclusivamente all’erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell’erogazione.
Per favorire gli studi clinici su farmaci ancora in fase di sperimentazione per la cura di pazienti contagiati da covid-19 nell’ambito di programmi cosidetti di uso compassionevole, il governo ha di recente introdotto una norma per favorire principalmente le aziende farmaceutiche che hanno messo o metteranno a disposizione i propri farmaci per la cura dei malati da covid-19. A tal fine sono stati neutralizzati gli effetti fiscali delle cessioni gratuite di farmaci equiparandole ai fini Iva alla loro distruzione ed escludendole ai fini delle imposte dirette dalla concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi (art. 27 d. l. 8 aprile 2020, n. 23).
Per quanto attiene specificamente alla valorizzazione e documentazione a supporto delle erogazioni in natura di beni, eseguite sia da persone fisiche e enti commerciali sia da soggetti titolari di reddito d’impresa, il decreto rinvia per quanto compatibili alle disposizioni contenute nel decreto 28.11.2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del terzo settore. Tale decreto prevede, in estrema sintesi, con riguardo alla valorizzazione dei beni che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir. Mentre, con riguardo alla documentazione il decreto dispone che l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Pur nel silenzio del decreto non dovrebbero porsi questioni riguardo alla donazione di somme di denaro né sulla forma – posto che l’atto pubblico non verrebbe in rilievo per le donazioni di modico valore rispetto all’intero patrimonio del donante (come dovrebbe essere negli esempi menzionati in apertura) – né sull’imposta di donazione (e neanche dell’imposta di registro non essendoci alcun atto da registrare) che esenta espressamente le donazioni in favore dei soggetti (art. 3, co. 1 del Testo unico n. 346/1990 in materia di secessioni e donazioni), qualche ulteriore riflessione andrebbe invece riservata, nel contesto del decreto, alle donazioni che abbiano ad oggetto beni immobili sia rispetto alle imposte anzidette sia in riferimento alle imposte ipocatastali.
Va segnalato che un emendamento proposto in Senato in sede di conversione in legge del Decreto, parrebbe destinato a introdurre una esenzione espressa in favore delle erogazioni in parola dai fini dell’imposta sulle donazioni, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Se approvato l’emendamento sarebbe da accogliersi con favore, tuttavia, qualche ulteriore sforzo da parte del legislatore in termini di rimodulazione dei limiti di detraibilità e di estensione dell’arco temporale di riferimento (attualmente circoscritta alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020) sarebbe invece auspicabile.