Per tutti gli atti posti in essere in fase di separazione o divorzio comportanti, tra coniugi, la cessione di quote societarie o il trasferimento di beni mobili o immobili opera un trattamento fiscale di favore
È esclusa la tassazione della plusvalenza, generata da una vendita a favore dell’ex coniuge, di una partecipazione societaria, laddove questa rientri nella negoziazione globale dei rapporti tra coniugi
L’esenzione sui trasferimenti
La regola generale, disciplinata ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987, prevede che sono esenti da tassazione gli atti posti in essere tra coniugi in esecuzione degli accordi di separazione, laddove – questi atti – siano volti a definire in modo (tendenzialmente) stabile la crisi coniugale, destinata poi a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.
L’esenzione sui trasferimenti oggetto di accordi di separazione personale fra i coniugi, rispondono alla riconosciuta necessità, da parte del legislatore, di garantire la sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione o di divorzio.
Pertanto, sugli atti o i documenti, o i provvedimenti, relativi al procedimento di separazione e di divorzio (compresi i procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di separazione e di divorzio) opera l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
L’esenzione sulle plusvalenze
Per i giudici di primo grado, infatti, il trasferimento di quote quando genera plusvalenza è riconducibile allo schema tipico della compravendita (poiché prevede la corresponsione di denaro) e dovrebbe trovare sede in un negozio giuridico autonomo, in quanto la cessione di quote non è strettamente legata all’esigenza di regolare i rapporti patrimoniali in sede di divorzio; come invece richiesto dalla norma che governa il regime di esenzione.
E invero, come ritenuto dalla Ctr Lazio, in ossequio a precedenti arresti della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza n. 3110/2016), nel contesto di una separazione tra coniugi sono esenti da tassazione tutti gli atti comportanti trasferimenti patrimoniali: tanto che siano attuati da un coniuge all’altro, tanto in favore dei figli.
Questi trasferimenti, benché in linea di principio potrebbero essere posti in essere attraverso negozi giuridici autonomi, se inseriti nella sentenza di divorzio o nell’accordo di separazione devono essere intesi come specifici aspetti della “negoziazione globale” che i coniugi pongono in essere all’atto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di sistemare, attraverso contratti, il conflitto coniugale, e dunque definire in modo tendenzialmente definitivo la crisi.
In questi termini, si può rimarcare il concetto che l’esenzione di cui all’art. 19 L. 74/1987, opera per tutti gli accordi di separazione che prevedono trasferimenti: di beni mobili, immobili, di partecipazioni societarie, anche quando generano plusvalenze. Salvo che l’Amministrazione contesti o provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Gli accordi di divorzio stipulati all’estero: sono validi?
Chiarita la disciplina generale in materia di esenzione sui trasferimenti tra coniugi, è ora il caso di approfondire l’ipotesi di accordi tra ex coniugi stipulati all’estero e relativi a beni immobili siti in Italia.
Infatti, con la risposta a interpello n. 351 del 2023, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali relative ad accordi di divorzio stipulati all’estero ma riferiti a patrimoni localizzati nel territorio dello Stato.
Il caso di specie
L’istante espone all’Agenzia il seguente caso:
- nel 2017 acquistava con il partner immobili siti in Italia
- successivamente con sentenza emessa in Spagna veniva disposto lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio e con l’atto notarile, denominato «Convenzione matrimoniale ripartizione e aggiudicazione dei beni della comunione dei beni ed estinzione di Condominio», venivano regolati i rapporti patrimoniali tra le parti
- poiché nella Convenzione matrimoniale predisposta in Spagna per immobili siti in Italia non venivano riportate le necessarie ”menzioni urbanistiche” e i dati relativi alla conformità catastale si rendeva necessario un atto di deposito presso un notaio italiano dell’atto contenente i dati mancanti nell’atto predisposto in Spagna
Ciò considerato il contribuente chiedeva all’Agenzia se fosse applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
La soluzione dell’Agenzia
Gli atti stipulati all’estero, osserva l’Agenzia, ai fini dell’utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l’archivio notarile distrettuale.
L’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto notarile di deposito dell’atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito.
Ai fini del trasferimento dei beni immobili siti in Italia dal coniuge all’Istante, l’atto di «Convenzione Matrimoniale, Ripartizione ed Aggiudicazione dei Beni della Comunione dei Beni ed Estinzione di Condominio», deve essere depositato presso un notaio italiano il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale.
Tale atto costituisce, quindi, un adempimento necessario per il trasferimento dei beni immobili, secondo quanto disposto dal legislatore nazionale.
Ciò considerato, con precipuo riferimento al caso di specie, tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e che , come affermato dall’Istante il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio», si ritiene che la tassazione del relativo atto possa avvenire ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ossia in esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’esenzione opera anche sui trasferimenti a favore dei figli?
L’agevolazione sui trasferimenti tra ex coniugi, di cui all’art. 19 l. n. 74/1987, a certe condizioni, è applicabile anche a favore dei figli.
Infatti, ricadrebbero nell’ambito degli accordi presi nella fase di separazione e divorzio anche i trasferimenti a beneficio della prole.
Sul punto, tuttavia, l’Agenzia delle entrate, già con la ormai risalente circolare n. 27/E del 2012, ha precisato che dette esenzioni spettano laddove l’accordo di separazione e di divorzio indichi che il trasferimento a beneficio dei figli sia funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Più in particolare, affinché questa agevolazione possa operare è necessario che l’accordo tra i coniugi sia debitamente omologato dal Tribunale, e che in detto accordo sia esplicitato che la traslazione della proprietà dei beni a favore della prole costituisce condizione indispensabile per sedare le controversie patrimoniali tra i consorti.
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