Le società immobiliari di gestione non soddisfano il requisito di commercialità richiesto, tra gli altri, per l’applicazione del regime della participation exemption (Pex), ossia sull’esenzione fiscale delle plusvalenze prevista dall’articolo 87 del Tuir.
Così si è espresso il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) nella risposta 5-00932 dello scorso 31 maggio in merito a delle questioni interpretative sollevate in tema di Pex. La posizione del Mef è in linea con i precedenti orientamenti dell’Agenzia delle entrate.
Cosa prevede la disciplina Pex sull’esenzione fiscale delle plusvalenze
In particolare, la disciplina Pex prevede che, a determinate condizioni, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in società che esercitano attività commerciale concorrano a formare il reddito imponibile per il 5% del loro ammontare, in quanto esenti per il 95%. Per presunzione assoluta, il requisito della commercialità non è soddisfatto per partecipazioni il cui valore del patrimonio è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (immobili merci) e dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa (immobili strumentali).
La conferma del Mef sulla non applicabilità dell’esenzione fiscale delle plusvalenze (Pex)
Al riguardo, il Mef ricorda come l’Agenzia delle entrate si è già più volte pronunciata chiarendo che si è in presenza di un’impresa commerciale ai fini Pex nell’ipotesi in cui la società risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi.
Inoltre, è stato chiarito come per verificare tale requisito non sia sufficiente considerare esclusivamente il contenuto dell’oggetto sociale e la qualifica formale attribuita all’attività, ma è necessario verificare l’attività in concreto realizzata.
Il Mef sottolinea anche come le Entrate abbiano già precisato che la presunzione assoluta di assenza di commercialità per le società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili merce e dagli immobili strumentali, determini l’esclusione dall’applicazione della Pex delle immobiliari di gestione, la cui attività consiste principalmente nella mera locazione di immobili a terzi.
Alla luce di tale ricostruzione, il Mef conferma nella risposta in esame la non applicabilità della Pex per le immobiliari di gestione.
Inoltre, in linea anche in questo caso con quanto già chiarito dell’Agenzia, il ministero ribadisce che qualora invece la società, accanto a un’attività di gestione passiva degli immobili, svolga un’attività di servizi complementari funzionali all’utilizzazione del complesso immobiliare, con finalità diverse dalla mera gestione, il regime Pex può trovare applicazione.
Ciò nella misura in cui, tali attività siano essenziali e determinati dal punto di vista qualitativo e quantitativo. In tal caso, infatti, gli immobili possono considerarsi idonei ad una gestione attiva e sono considerati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa.