Cos’è l’escrow agreement
“L’escrow agreement è un contratto in virtù del quale un soggetto deposita una somma di denaro su un conto corrente acceso presso una banca o una società fiduciaria (depositario) a garanzia di determinate obbligazioni pecuniarie assunte da tale soggetto depositante (garante) nei confronti di un terzo (garantito)”, spiega Bianco. “La funzione è quindi quella di garantire il pagamento di determinate obbligazioni pecuniarie qualora tali obbligazioni sorgessero in futuro a carico del depositante nei confronti del garantito. Il contratto regola il rapporto tra depositante, garantito e depositario e disciplina le modalità di liberazione delle somme a favore, a seconda dei casi, del depositante o del garantito”.
Normalmente il contratto viene negoziato dai legali dell’acquirente e del venditore e viene perfezionato senza l’intervento del Notaio mediante scambio di corrispondenza commerciale. “È un contratto piuttosto diffuso soprattutto nelle operazioni di M&A”.
I punti di forza dell’accordo
Lo strumento ha diversi punti di forza, che è lo stesso avvocato a elencare. “È uno strumento interessante soprattutto per l’acquirente: è molto semplice da costituire, ha un costo contenuto e rappresenta una garanzia immediatamente efficace e di facile escussione. Inoltre il ruolo terzo e indipendente della banca o della fiduciaria garantisce la corretta esecuzione del contratto”.
Ci sono ovviamente anche dei lati oscuri. E riguardano invece in particolare il venditore. “La prima è quella di vedere bloccate delle somme di denaro su un conto corrente. In questo senso, lo strumento alternativo della fideiussione bancaria per garantire eventuali obbligazioni di pagamento del venditore è più flessibile in quanto consente al venditore stesso di incassare subito tutte le somme dovute”.
… e i rischi connessi
I rischi, sempre per il venditore, sono legati al ruolo del depositario. La banca o fiduciaria è un soggetto completamente terzo e indipendente rispetto alle vicende, anche contenziose, che possono riguardare acquirente e venditore. “Il depositario si limita ad applicare pedissequamente il contratto senza fare alcuna valutazione in merito alle eventuali richieste di indennizzo che pervengano dall’acquirente. Quest’ultimo avrebbe quindi la possibilità di bloccare facilmente le somme presenti sul conto vincolato semplicemente inviando al venditore richieste di indennizzo più o meno fondate che, non potendo essere oggetto di valutazione nel merito da parte del depositario, determinerebbero inevitabilmente il blocco delle somme fino alla risoluzione dell’eventuale contenzioso, inducendo così il venditore a concedere uno “sconto” all’acquirente per riuscire a liberare le somme depositate”, conclude Bianco.