Con la circolare 29/E del 19 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha – tra l’altro – modificato un precedente orientamento in materia di imposta sulle donazioni. Si tratta, in particolare, di una questione che riguarda il “coacervo donativo”. Come noto, per l’imposta sulle donazioni, esiste una franchigia pari ad un milione di euro, quando la donazione è in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori, ecc.) o di 100mila euro quando la donazione è in favore di fratelli e sorelle. In altri termini, fino a concorrenza dell’importo della franchigia, non si versano imposte sulle donazioni. La franchigia opera in relazione a ciascun beneficiario e viene erosa ogni volta che viene eseguita una donazione. Quindi, ogni volta che si esegue una donazione va calcolata la somma delle precedenti donazioni (il coacervo donativo), per stabilire se vi sia o meno ancora franchigia disponibile.
Immaginiamo, ad esempio, che il signor Tizio abbia effettuato donazioni in favore dei tre figli, avendo a disposizione tre franchigie utilizzabili di un milione per ciascun figlio. In particolare, il signor Tizio ha effettuato una prima donazione di 600mila euro in favore di ciascun figlio, senza imposizione; Tizio ha poi effettuato una seconda donazione di 400mila euro in favore di ciascun figlio, anch’essa senza imposizione, che è andata ad esaurire la franchigia di un milione di euro. Ora il signor Tizio intende procedere ad una terza donazione di 300mila euro. Essendo stata esaurita la franchigia in occasione delle due precedenti donazioni, andrà versata l’imposta sulle donazioni nella misura del 4%, pari a 12mila euro per ciascun figlio, per un totale di 36mila euro. Ebbene, fino alla circolare del 19 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto che nel “coacervo donativo”, cioè nel calcolo della somma delle precedenti donazioni, andassero conteggiate anche le donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006, periodo durante il quale l’imposta sulle donazioni era stata soppressa. La Corte di Cassazione non ha però condiviso tale impostazione ed ha invece sostenuto che, proprio perché in quel periodo l’imposta non esisteva, le donazioni effettuate nello stesso periodo non possono assumere alcuna rilevanza ai fini del calcolo del coacervo. Alla luce dell’orientamento della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato la propria posizione, allineandola a quella della Suprema Corte.
Cosa significa in concreto? Tornando al nostro esempio, immaginiamo che la prima donazione del signor Tizio di 600mila euro fosse risalente al 10 novembre 2006; fino ad ora, l’Agenzia delle Entrate avrebbe considerato esaurita la franchigia con la successiva donazione di 400mila euro ed avrebbe preteso l’imposta sulla terza donazione di 300mila euro. Adesso, invece, non è più così, perché la donazione di 600mila euro non assume rilevanza, essendo stata effettuata nel periodo in cui l’imposta sulle donazioni non esisteva. La conseguenza è che il signor Tizio, al momento della terza donazione, avrà ancora a disposizione una franchigia di 600mila euro (cioè un milione a figlio, meno la seconda donazione di 400 mila) e potrà quindi donare i 300mila euro senza dover versare l’imposta. Ma vi è di più: se la terza donazione fosse stata già effettuata e fossero stati già stati versati i 12mila euro di imposta sulla donazione, i figli del signor Tizio potrebbero chiedere il rimborso dell’imposta versata (i soggetti passivi dell’imposta sono i beneficiari della donazione e sono quindi loro a dover chiedere il rimborso). La richiesta di rimborso può essere fatta valere entro il termine decadenziale di tre anni dal pagamento, quindi, se è passato troppo tempo dalla terza donazione del signor Tizio, non sarà più possibile recuperare l’imposta di donazione indebitamente versata.
Articolo tratto dal n°63 di dicembre di We Wealth, a cura di Blasio Legal Advisors (*)
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(*) Hanno collaborato Filippo Ceccarelli e Arianna Anastasia