La Corte di Cassazione, con l’ordinanza dell’8 novembre 2023 n. 31054, ha chiarito che nell’ipotesi di rivalutazione di una partecipazione ricevuta per donazione e già rivalutata dal donante, il donatario non può detrarre l’imposta sostitutiva assolta sulla rivalutazione in precedenza effettuata dal donante.
Inoltre, la Cassazione considera insussistente in capo al donatario il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal donante in quanto tale diritto “spetta soltanto al soggetto che abbia già versato l’imposta sostitutiva in occasione della prima rivalutazione, e ciò in virtù del carattere personale dell’opzione fiscale”.
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione sulla rivalutazione di quote ricevute per donazione
Il caso sottoposto alla Corte riguardava una donazione di quota di partecipazione che era stata rivalutata dal donante. Il donatario aveva a sua volta proceduto a eseguire una seconda rivalutazione, versando per intero l’imposta dovuta e chiedendo successivamente il rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal donante in sede di prima rivalutazione.
I chiarimenti della Cassazione sulla rivalutazione di quote ricevute per donazione
La Cassazione ha innanzitutto affermato che l’imposta sostitutiva versata in caso di rivalutazione delle quote “è un’imposta volontaria, essendo frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata (…) Essendo una dichiarazione di volontà irretrattabile, la stessa, da un lato, non è soggetta alla disciplina dell’errore propria della dichiarazione di scienza, potendo essere corretta solo nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale (…) e, dall’altro, non può essere revocata, neppure in conseguenza di un evento successivo e imprevedibile, quale il decesso del contribuente, se avvenuto prima della cessione della partecipazione”.
Nell’ordinanza viene poi rilevato che “l’art. 68 del Dpr n. 917/1986 (riguardante le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie ricevute in donazione) prevede che, ai fini della determinazione del costo fiscale, si continui ad assumere il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario. In sostanza, al fine di evitare salti di imposta, il legislatore ha stabilito che si deve tener conto del costo che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso”.
Pertanto, in caso di donazione, il cedente deve assumere lo stesso costo o valore di acquisto che poteva assumere il donante, compreso quello rideterminato.
La finalità della norma citata è quella di assicurare che il trasferimento avvenga in regime di neutralità e continuità di valori.
Tuttavia, essa non ha l’effetto di sostituire l’intera posizione del donatario con quella del donante.
Le conclusioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione chiarisce che “l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, infatti, trattandosi di un’imposta personale, assolve alla funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione. Inoltre, occorre evidenziare che l’articolo 7, comma 2, lett. ee), del Dl n. 70/2011, che prevede lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni. Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell’imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell’imposta già pagata”.
Pertanto, in caso di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni i donatari non possono scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta dai donanti.