La disciplina delineata dall’articolo 26
Più in dettaglio, l’articolo 26 si applica alle società di capitali di medie dimensioni – per tali intendendosi quelle con ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro (a tal fine rilevando anche i ricavi consolidati del gruppo) – le quali, a causa dell’emergenza epidemiologica covid-19, nei mesi di marzo e aprile di quest’anno abbiano subito una riduzione complessiva di fatturato di almeno un terzo (33%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (tenendo in considerazione, anche in questo caso, dei dati consolidati). Dall’ambito soggettivo di applicazione sono esclusi gli intermediari finanziari e le imprese assicurative.
Il presupposto dell’agevolazione è che le società in commento abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del decreto (19 maggio) ed entro il 31 dicembre di quest’anno, un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.
Come anticipato, l’incentivo alla patrimonializzazione ha una duplice valenza, sostanziandosi in un credito d’imposta riconosciuto tanto al socio che effettua il conferimento, quanto alla società ricapitalizzata, così come risulta dai commi 4 e 8 della disposizione.
Nel dettaglio, il socio conferente (persona fisica o giuridica) ha diritto a un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato, su un investimento massimo di 2 milioni di euro (per cui il credito non potrà eccedere i 400mila euro). La norma, peraltro, prevede l’obbligo di mantenimento della partecipazione ricevuta fino al 31 dicembre 2023, così come un meccanismo di “recapture” (decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione dell’importo detratto, maggiorato degli interessi legali) laddove la conferitaria distribuisca riserve prima della suddetta data. Il credito in questione non spetta alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, nonché a quelle soggette a comune controllo o con la stessa collegate.
Il credito d’imposta del socio conferente può essere fatto valere, da questi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e, per la parte eventualmente residua, in quelle successive; decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il credito può essere inoltre utilizzato in compensazione, senza limiti.
Con riferimento alla società ricapitalizzata, invece, il credito d’imposta ammonta al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, entro il tetto massimo del 30% dell’aumento di capitale eseguito, e comunque nei limiti previsti dal successivo comma 20. Vale, anche in questo caso, il divieto di distribuzione delle riserve fino al 31 dicembre 2023, pena la decadenza del beneficio con effetto retroattivo. Il credito d’imposta in commento è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2020.
Occorre, infine, tener conto di quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 26, ai sensi del quale il credito d’imposta del socio conferente (comma 4) e quello della società conferitaria (comma 8) – entrambi costituenti aiuti di Stato, già dichiarati compatibili dalla Commissione europea – sono cumulabili, sia tra loro che con eventuali altre misure di aiuto di cui la società abbia beneficiato ai sensi della sezione 3.1 del «Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato». L’importo complessivo di tali misure, tuttavia, non deve eccedere gli 800mila euro (o il minore importo stabilito per i settori della pesca e della distribuzione agricola).
Per completezza, si evidenzia altresì che, ove l’aumento di capitale sia pari ad almeno 250mila euro, è previsto che, al rispetto di alcune ulteriori condizioni, il nuovo “Fondo patrimonio pmi”, gestito da Invitalia, possa sottoscrivere titoli di debito subordinato della società conferitaria, nei limiti della dotazione del fondo.
Conclusioni
La disciplina agevolativa appena illustrata pone una serie di condizioni e di questioni interpretative e applicative di non facile soluzione, che nei fatti ne potrebbero limitare l’applicazione; nonostante questo, la stessa costituisce un’opportunità, degna di valutazione.
Al riguardo, sotto il profilo delle criticità, si evidenzia – tra i vari aspetti – che la procedura da seguire per il riconoscimento di tali crediti d’imposta è stata delineata dal Dm 10 agosto 2020, che ha previsto la necessità della presentazione di un’istanza all’Agenzia delle entrate, corredata dalla relativa documentazione, e l’ammissione al beneficio solo fino all’esaurimento dei fondi (2 miliardi di euro a valere sull’anno 2021).
D’altra parte, come già indicato, l’entità degli incentivi (che, cumulati, possono arrivare al 50% dell’aumento di capitale eseguito, fino a complessivi 800mila euro) è tale da giustificare una valutazione di opportunità circa l’esecuzione, entro la fine del 2020, di operazioni sul capitale, tanto più se già pianificate per gli anni successivi.