Nella circolare vengono fornite indicazioni sull’applicazione Ivie e Ivafe
Il documento reca indicazioni relative al recepimento della giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta
L’Agenzia delle entrate, in data 20 ottobre 2022, ha pubblicato la Circolare n. 34/E, recante chiarimenti e indicazioni sulle novità normative e giurisprudenziali che hanno interessato la disciplina del trust.
Si tratta di un documento particolarmente atteso da parte di tutti gli attori e gli operatori a diversi livelli coinvolti sul tema, in quanto la circolare fornisce indicazioni:
- sul recepimento della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta
- sulle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 (di seguito, “decreto”) in tema di imposizione diretta. La circolare, infatti, fornisce chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati
- sulla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs. 90/2017, in recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio
- sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività̀ finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia
- sui trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta “Legge Dopo di Noi”.
Trust: caratteristiche essenziali
Prima di entrare nel merito dei temi approfonditi nella Circolare n. 34/E, occorre brevemente fare cenno alle caratteristiche principali dell’istituto, che ne connotano meccanismo di funzionamento e finalità.
L’istituto in questione si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto “disponente” (o settlor), attraverso un negozio unilaterale, trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, determinati beni, affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri per il raggiungimento di specifiche finalità individuate nell’atto istitutivo da parte del disponente.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale: i beni in esso segregati, destinati a favore dei beneficiari per mezzo dell’amministrazione del trustee, infatti, finiscono per costituire un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello del disponente, con la conseguenza (tra le altre cose) che non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Utilizzi del trust
Nella pratica, come messo in evidenza nella Circolare in esame, si riscontrano diversi utilizzi dell’istituto. Si pensi a:
- trust di scopo, istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente
- trust familiare, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione
- trust Dopo di Noi, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge Dopo di Noi
- trust di garanzia, istituito per tutelare l’interesse di uno o più̀ creditori del disponente
- trust liquidatorio, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente
- trust autodichiarato, configurato per i casi nei quali il disponente riveste anche la carica di trustee
- trust discrezionale, nel caso in cui il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un protector l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni o delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.
Le principali indicazioni della Circolare
Imposte dirette: indicazioni a partire dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124
Sul piano normativo, il decreto n. 124/2019, ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento di detto istituto, si considerano a fiscalità privilegiata.
Tale intervento normativo, come riportato all’interno della Circolare in commento, ha avuto la finalità di fornire regole specifiche per l’imposizione delle “attribuzioni” derivanti da trust senza beneficiari di reddito “individuati” (c.d. opachi), con il fine di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese a regime fiscale privilegiato, possa comportare la detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Il decreto ha dettato indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:
- l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti analoghi, stabiliti in Stati e territori che con riferimento a detto istituto, si considerano a fiscalità privilegiata;
- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Imposte indirette: il recepimento dell’orientamento della Corte di Cassazione
Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta, si registra un orientamento della Corte di Cassazione, che dopo una lunga evoluzione si può ritenere allo stato attuale consolidato. In base a detto orientamento, la “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un “arricchimento” dei beneficiari.
Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell’applicazione delle predette imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il costituente dispone, ma all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.
Con riferimento alle imposte indirette, quindi, la Circolare sottolinea che deve intendersi recepito l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, con il conseguente superamento delle indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi (circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.2., 5.3 e 5.5 e circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 5.4.2).
Viene, inoltre, illustrata la tassazione indiretta applicabile con riferimento alle principali tipologie di atti concernenti la “vita” del trust.
Monitoraggio fiscale
Sul tema dell’obbligo di monitoraggio per i beneficiari di trust opachi esteri in qualità di titolari effettivi, l’Agenzia ha chiarito che i beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili hanno l’obbligo di indicare nel quadro Rw l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, oltre agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.