La condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Questo è uno dei principi ricavabili dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate, n. 213 del 2023, secondo cui in caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione, il diritto a fruire dell’agevolazione fiscale si trasmette all’erede.
Più in particolare, osserva l’Agenzia, ove l’avente diritto non è riuscito a perfezionare la cessione del credito corrispondente al suo diritto di detrazione, la quota di detrazione e il relativo importo andrà indicato nella dichiarazione dei redditi. Che dovrà essere presentata dall’erede a nome del de cuius.
Pertanto, in linea di principio, in caso di decesso dell’avente diritto, l’erede subentra al de cuius nelle quote di detrazione da questo non ancora fruite, purché mantenga la detenzione materiale e diretta del bene.
Detenzione materiale del bene: cosa vuol dire?
Come ha chiarito l’Agenzia in una precedente risposta a interpello, n. 612/2021, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
Analogamente, si ritiene che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.
Percentuale di detrazione del bonus facciate
Come messo in evidenza dall’Agenzia, la detrazione spetta in misura:
- del 90% delle spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021
- del 60% per le spese sostenute nell’anno 2022
- non è prevista per le sostenute a partire dal 1 gennaio 2023.
Inoltre, in linea generale, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Bonus facciate
La questione sottoposta al vaglio dell’Agenzia riguarda il c.d. bonus facciate per il quale, a seguito degli interventi effettuati, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, i soggetti che sostengono spese per gli interventi che danno diritto al bonus facciate, possono, alternativamente, optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.
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