Chi può optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate?
- persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
- società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
- enti non commerciali, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
- soggetti non residenti, con riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
Si precisa che in caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.
Quali sono i terreni e le partecipazioni che rientrano nell’agevolazione?
L’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del Tuir riguarda fattispecie reddituali conseguibili esclusivamente all’infuori dell’esercizio di imprese commerciali; conseguentemente, le persone fisiche e gli enti non commerciali possono avvalersi dell’agevolazione soltanto con riferimento alle partecipazioni ed ai terreni posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata (quindi un imprenditore individuale non potrebbe rivalutare una partecipazione detenuta nell’ambito del suo regime d’impresa, per esempio).
Inoltre, ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili le azioni, le quote di srl o di società di persone ed infine i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione ecc).
Da quando devono essere posseduti i beni da rivalutare?
Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.
Come ed entro quando si perfeziona l’opzione?
Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:
- effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere, da parte del contribuente, con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato; tale versamento è eseguibile anche in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.
È possibile scomputare l’imposta sostitutiva già versata in passato?
Qualora il contribuente voglia procedere all’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, dopo averne già effettuata altra in passato, non è tenuto al versamento delle eventuali rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione (sul tema vedasi art. 7 del dl 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2).
Come capire se è conveniente effettuare la rivalutazione di una partecipazione?
Affinché il regime rivalutativo risulti conveniente in caso di cessione di una partecipazione non quotata, e quindi risulti conveniente effettuare la rivalutazione, l’imposta sostitutiva del 14% applicata sul valore di perizia deve risultare inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento. Qualora, vedendo un semplice esempio, si abbia un costo fiscale di 15.000 euro e il valore di perizia (pari al costo di vendita) risulti di 50.000 euro, l’affrancamento risulterebbe vantaggioso poiché il contribuente pagherebbe euro 7.000 (14%x50.0000) di imposta sostitutiva in luogo di euro 9.100 (26%x) che pagherebbe qualora la partecipazione non venisse affrancata. Diversamente invece potrebbe non essere conveniente qualora il prezzo di vendita anziché risultare poi quello periziato venisse concordato in misura inferiore (ad esempio 40.000 euro). Ovviamente l’esempio per semplicità è stato ipotizzato su numeri “piccoli” ma si pensi a situazioni con numeri ben maggiori dove la convenienza potrebbe essere di tutta evidenza in presenza di costi fiscali molto ridotti rispetto a prezzi di vendita di rilievo.