Con la risposta n. 282 dello scorso 20 maggio, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla qualificazione del reddito derivante dalle polizze unit linked, confermandone la natura di reddito di capitale soggetto a tassazione in misura pari al 26%.
Il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate era il seguente: un cittadino inglese, dopo aver trasferito la propria residenza fiscale in Italia, chiedeva all’Agenzia di pronunciarsi, tra le altre cose, sul corretto trattamento fiscale dei proventi derivanti da una polizza vita unit linked stipulata con una compagnia assicurativa di diritto estero, quotata al London Stock Exchange e soggetta alla vigilanza dell’Autorità britannica sulla condotta di mercato (Financial conduct autority “Fca”) e dell’Autorità britannica di vigilanza prudenziale (Prudential regulatory autority “Pra”).
Sulla base della ricostruzione risulta che:
– (i) la durata del contratto coincideva con la vita dell’assicurato (cosiddetta polizza vita caso morte);
– (ii) la prestazione spettante al termine del contratto era determinata sulla base del valore di una serie di fondi d’investimento scelti dal contraente tra quelli messi a disposizione dalla compagnia assicurativa coerentemente con linea di investimento decisa dall’assicurato;
– (iii) il contraente non aveva alcun potere di gestione sugli investimenti effettuati dai gestori dei fondi d’investimento;
– (iv) la copertura del rischio demografico era pari all’1% e in caso di morte dell’assicurato i beneficiari percepivano il 110% del valore della polizza al momento della morte;
– (v) l’assicurato poteva modificare tramite switch i fondi d’investimento sottostanti la polizza con facoltà per la compagnia di applicare una penale o rifiutare la modifica qualora ciò potesse penalizzare altri investitori.
L’Agenzia delle entrate rileva che:
– (i) nel mercato assicurativo è sempre più diffuso l’utilizzo di polizze vita a contenuto finanziario (cosiddette linked) in considerazione delle possibilità che offrono di combinare l’investimento finanziario con la pianificazione patrimoniale e successoria;
– (ii) tali polizze sono caratterizzate da una copertura contenuta del rischio demografico e da performance strettamente dipendenti dall’andamento dei mercati;
– (iii) sono espressamente regolate nel codice delle Assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209/2005, che le classifica come polizze Ramo III, ossia polizze le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di fondi d’investimento o di fondi interni (unit linked), ovvero sono legate a indici azionari o altri valori di riferimento (index linked).
L’Agenzia conclude che nel caso di specie la polizza possa qualificarsi come polizza linked e conseguentemente i redditi da essa derivanti assumono natura di redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater), del Tuir (ossia “redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita”), come tali soggetti a imposta sostitutiva in misura pari al 26%.
Il chiarimento è importante in quanto è il primo interpello pubblico sulla delicata materia della qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle polizze a contenuto finanziario, dopo che nel recente passato sono stati condotti accertamenti che hanno portato al disconoscimento a fini fiscali del contratto assicurativo, con attribuzione dei relativi redditi direttamente in capo al contraente, seguiti tuttavia da alcune sentenze di merito favorevoli al contribuente (tra tutte, Ctp Pavia n. 447, 448, 449 e 450 del 7 novembre 2019, confermate dalla Ctr Lombardia con le sentenze n. 1864 e 1865 del 17 maggio 2021).
Tali accertamenti, lo ricordiamo, sono stati per lo più fondati sull’assenza di garanzia di restituzione del capitale da parte della compagnia assicurativa o sulla mancata ovvero insufficiente copertura del rischio demografico, ancorché tali elementi, secondo la Corte di Giustizia Ue e la normativa di settore, non siano strettamente necessari.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa di settore, sembra finalmente prendere atto che, salvo le ipotesi patologiche in cui ad esempio il contraente mantiene il potere di disporre degli strumenti finanziarie, tali polizze, ancorché non prevedano la garanzia di restituzione del capitale, sono soggette al generale regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita.