Il tutto è partito da un Pvc emesso dalla Guardia di finanza (Gdf) ad una società italiana
I giudici hanno dato ragione all’azione amministrativa. Negando le motivazioni della società
Il tutto è partito da un Pvc emesso dalla Guardia di finanza (Gdf) ad una società italiana. Il documento accertava la residenza della realtà, e sottolineava come questa fosse esterovestita ( fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società). Ricevuto l’avviso di accertamento la società fa ricordo alla Ctp di Ancora. Questo accoglie parzialmente i motivi ma appoggia l’atto accertativo inviatogli. Il giudice sottolinea infatti come questa società aveva sì i suoi stabilimenti di lavorazione e produzione in uno stato estero ma veniva gestita in Italia.
Per giungere a questa conclusione sono state necessarie delle prove, e tra queste troviamo:
1) E-mail dove la responsabile estera inviava report in Italia
2) Riunione mensile in Italia per discutere dei vari problemi
3) Gli amministratori inviano sempre delle mail prima di prendere delle decisioni in Italia
4) La scelta di delocalizzare l’impresa fu presa dall’Italia
5) I progetti di investimento venivano decisi in Italia
6) I verbali dell’assemblea dei soci venivano redatti all’estero e poi inviati in Italia
Prove che hanno portato il giudice ha concludere che la gestione avveniva di concreto in Italia.
La società ricorre ancora in appello insistendo sulle sedi all’estero. E sostiene che il giudice abbia violato il principio di libertà di stabilimento.
Ancora una volta le motivazioni vengono parzialmente accettate ma il giudice concorda con quanto deciso in precedenza. Questa volta vengono però ricordati quali sono i criteri per decidere se una società ha sede in Italia oppure no:
1) Sede legale in Italia
2) Sede amministrative in Italia
3) Oggetto principale dell’attività in Italia
Inoltre il giudice precisa come per stabile la sede effettiva di una società bisogna sempre fare un’indagine accurata. Queste deve stabilire e capire dove di fatto vengono prese le decisioni dirigenziali. Questo non va a ledere il principio di libertà di stabilimento. Si può decidere di stabilire la sede all’estero basta che questo non vada a violare il diritto nazionale. Inoltre, la determinazione di dove sia la sede effettiva ha conseguenze importanti anche in caso di tassazione.
Conclusione
Per vedere riconosciuta la sede all’estero la società avrebbe dovuto portare prove e dimostrare quanto sostenuto. Durante i vari ricorsi questo non è stato fatto. Ed è stato riconosciuta valida la tesi della Gdf e dunque l’azione amministrativa messa in atto