Il caso in esame vede un cittadino italiano che per motivi di lavoro deve continuare a rimanere all’estero
Il soggetto ha però comprato casa in Italia e chiede se può godere delle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche nelle sue condizioni
Un contribuente italiano, iscritto all’Aire ha stipulato il 14 febbraio 2019, un atto di compravendita di un immobile in un comune italiano. Su questo immobile ha usufruito i benefici fiscali di prima casa. E dunque entro 18 mesi avrebbe trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile, ma a causa di impegni lavorativi è costretto a rimanere all’estero rimandando il suo trasferimento.
L’agevolazione prima casa
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa prevedono un’ imposta di registro nella misura del 2% e le imposte ipotecaria e catastale pari a 50 euro ciascuna.
Queste spettano però all’acquirente che si stabilisce nel luogo in cui ha comprato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto. “Ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto” (Tur)
Risposta
L’Agenzia delle entrate richiama la circolare n 19/2001 dove chiarisce come il contribuente italiano all’estero, può acquistare una casa e godere del regime fiscale agevolato, purché l’immobile sia la prima casa sul territorio nazionale. Inoltre la circolare n. 38/2005 ha chiarito che la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’Aire, ma può essere autocertificata con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto.
E dunque l’Amministrazione fiscale risponde che nonostante non abbia dichiarato di essere iscritto all’Aire può continuare a godere dell’agevolazione per la prima casa, purché dichiari, con un atto integrativo, che al momento della firma del contratto era un cittadino italiano emigrato all’estero, iscritto all’Aire. In questo modo andrebbe a rettificare quanto in precedenza. L’atto va presentato allo stesso ufficio in cui è stato redato quello originale ed entro 18 mesi da quando è stato acquistato l’immobile.
Conclusione
Il contribuente in questione può quindi continuare a godere dei benefici fiscali della prima casa anche se momentaneamente risulta essere ancora all’estero