L’assicurazione è infatti definita come il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
L’art. 1920 del codice civile prevede inoltre che è “valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo“.
Il contraente può designare il beneficiario:
- nel contratto di assicurazione;
- con dichiarazione scritta successiva comunicata all’assicuratore;
- per testamento.
È inoltre valida anche l’assicurazione stipulata sulla vita del terzo, ma occorre il suo consenso per la validità se si tratta di assicurazione per il caso morte, consenso che può essere contenuto direttamente nel contratto o in atto separato che richiami espressamente la polizza a cui si riferisce.
Accanto ai modelli tradizionali di polizze vita vi sono poi le polizze cosiddette unit linked o index linked che hanno finalità di investimento e sono volte alla gestione della ricchezza e alla ricerca di rendimenti. Tali polizze presentano anche vantaggi fiscali che migliorano il rendimento finanziario dei patrimoni così investiti.
La scelta del tipo di polizza da sottoscrivere tra quelle esistenti richiede un’analisi delle varie tipologie e degli obiettivi che si pone chi desidera sottoscriverle in quanto le stesse realizzano funzioni differenti tra di loro.
Spesso il desiderio del sottoscrittore, nell’ambito della protezione patrimoniale, è quello di sottrarre il patrimonio ai potenziali attacchi dei creditori, di toglierlo dalla disponibilità di soggetti non graditi e di proteggerlo dalla dispersione.
La polizza vita si rivela in tal caso uno strumento molto utile e idoneo a soddisfare tali finalità in quanto:
- le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;
- è possibile designare un beneficiario ed eventualmente modificarlo o revocarlo nel corso del rapporto;
- in molti casi il contraente può riscattare la polizza prima del verificarsi dell’evento.
Quando si sottoscrive una polizza è però importante essere consapevoli delle caratteristiche dello strumento che si sta sottoscrivendo in quanto in taluni casi alle stesse non vengono riconosciuti il regime fiscale di vantaggio in sede successoria sopra delineato e il beneficio della impignorabilità e non sequestrabilità.
Risulta quindi molto importante farsi affiancare da un professionista esperto che sia in grado di supportare il futuro contraente nella scelta del modello di polizza più adatto ai suoi desiderata.
(Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)